Art. 16. Concessione di premi per progetti di ricerca gia' finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo 1. Al fine di favorire la partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo della Unione Europea, il MURST, nel quadro delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, riconosce un premio, nella forma del contributo a fondo perduto, per progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 presentati nell'ambito dei predetti Programmi, ed ivi agevolati, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del presente decreto, e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e media impresa ai sensi del successivo articolo 21. 2. Il MURST riconosce il premio secondo l'ordine cronologico di pervenuto delle domande al MURST, nel rispetto dei limiti dettati dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06 e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto. 3. Il premio e' riconosciuto soltanto ai progetti per i quali il contratto con la Unione Europea sia stipulato tra il 30 settembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda al MURST e il 31 dicembre dell'anno di presentazione medesimo; la relativa concessione e' disciplinata dalle seguenti disposizioni. 4. Dal 1o giugno al 31 dicembre di ciascun anno i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo possono presentare domanda di concessione dell'agevolazione ivi prevista, utilizzando a tal fine lo schema ufficiale predisposto dal MURST. 5. La domanda dovra' contenere, oltre a quanto indicato nell'apposito schema, i seguenti elementi: a) descrizione sintetica del progetto di ricerca, con indicazione del costo, delle modalita' di realizzazione, nonche' dei soggetti partecipanti; b) descrizione dell'iniziativa internazionale o comunitaria nell'ambito della quale il progetto e' stato ammesso all'agevolazione, nei termini di cui al precedente comma 3; c) copia del contratto di finanziamento stipulato con la Unione Europea; d) modalita' per l'accreditamento, da parte del MURST, del premio. 6. Il premio e' riconosciuto dal MURST nella misura di 50 milioni di Lire per ciascun progetto beneficiante di un aiuto concesso dalla Commissione nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell'Unione Europea non inferiore a 300 milioni di Lire: si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 14. 7. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 2 del presente articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 8. Il MURST effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al presente articolo, nonche' sul rispetto delle disposizioni del comma 4 del precedente articolo 14, anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i premi sono revocati ed il soggetto responsabile e' tenuto alla restituzione e, inoltre, e' escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente articolo. 9. L'elenco dei soggetti ammessi all'intervento di cui al presente articolo e' trasmesso dal MURST ai competenti uffici della Unione Europea.