Art. 9.
  1.  Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto-legge,  aventi  ad oggetto i reati di cui agli
articoli  285  e  422  del codice penale, commessi anteriormente alla
data  di  entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447,  il  termine  di durata massima delle indagini preliminari e' di
cinque  anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 285 del codice penale:
              "Art.   285  (Devastazione,  saccheggio  e  strage).  -
          Chiunque,  allo  scopo  di  attentare  alla sicurezza dello
          Stato  commette un fatto diretto a portare la devastazione,
          il  saccheggio  o la strage nel territorio dello Stato o in
          una parte di esso e' punito con la morte.".
              - Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale:
              "Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi previsti
          dall'art.  285,  al  fine  di uccidere, compie atti tali da
          porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal
          fatto  deriva la morte di piu' persone, con la morte. Se e'
          cagionata   la  morte  di  una  sola  persona,  si  applica
          l'ergastolo.  In  ogni  altro caso si applica la reclusione
          non inferiore a quindici anni.".
              -  Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera b), del
          codice di procedura penale si veda in note all'art. 3.