Art. 9. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 285 del codice penale: "Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage). - Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte.". - Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale: "Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con la morte. Se e' cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.". - Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale si veda in note all'art. 3.