Art. 13.
  Fino  alla  data  in  cui diverranno operativi gli archivi previsti
dall'art.   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  si
continuano  ad utilizzare i registri di matrimonio di cui all'art. 14
del regio decreto, come gia' formati a norma degli articoli 124 e 125
dello stesso regio decreto.