Art. 14.
  Nei  registri  di  matrimonio  si  iscrivono  o  si  trascrivono le
dichiarazioni  e  gli  atti  di  cui  all'art.  63  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 69
del  medesimo  decreto.  Nella  parte prima si iscrivono gli atti dei
matrimoni celebrati dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
  Nella  serie  A  della  parte  seconda  si trascrivono gli atti dei
matrimoni celebrati nello stesso comune dinanzi ai ministri di culto.
  Nella  serie  B  della  parte  seconda  si trascrivono gli atti dei
matrimoni  celebrati in un altro comune dinanzi ai ministri di culto,
gia'  trascritti  dall'ufficiale  dello  stato  civile di quel comune
nella serie A.
  Nella  serie  C  della parte seconda si trascrivono gli atti di cui
all'art. 63, comma 2, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente
della Repubblica.