Art. 12
   (Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
   1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
   2.  All'articolo  1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole:
",  purche'  determinatesi  non  oltre  due  anni prima della data di
presentazione della domanda".
   3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
   4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di   intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria
degli  aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese  ed  in  modo  da  non
determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le
direttive   per   l'istruttoria   dei  programmi  di  investimento  e
l'ammissibilita'  delle  relative  spese,  per  la  concessione  e il
rimborso  dei  finanziamenti,  provvedendo a individuare i limiti e i
tassi  di  interesse  applicabili  agli  stessi  e  le  modalita'  di
acquisizione delle relative garanzie".
   5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  8.  -  1.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto
gestore  del  fondo  di  cui  all'articolo 1, comma 1. La convenzione
prevede  un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti
di  cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non
debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
   6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
   7.  All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai
seguenti:
   "2.   Al  fine  di  salvaguardare  e  incrementare  l'occupazione,
mediante  lo  sviluppo  di  piccole  e medie imprese costituite nella
forma  di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi
incluse   quelle  costituite  nella  forma  di  cooperativa  sociale,
appartenenti   al  settore  di  produzione  e  lavoro,  il  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  partecipa  al
capitale  sociale  di  societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
   3.  L'importo  della  partecipazione e' determinato, per una quota
pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero
delle   societa'   finanziarie   che   hanno  presentato  domanda  di
partecipazione  e, per la restante quota, da importi proporzionali ai
valori   patrimoniali  delle  societa'  stesse  e  delle  cooperative
partecipate alla data della domanda.
   4.  Le  societa'  finanziarie  di  cui al comma 2, che assumono la
natura  di  investitori  istituzionali,  devono  essere  ispirate  ai
principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e
successive  modificazioni,  essere  costituite  in forma cooperativa,
essere  iscritte  nell'elenco  previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,  essere  in  possesso dei
requisiti,  individuati  con  il  decreto  di  cui  al  comma  6,  di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono
funzioni  amministrative,  di  direzione  e  di  controllo  ed essere
partecipate  da  almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero
territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
   5.  Con  le  risorse  apportate  ai sensi del comma 2, le societa'
finanziarie  possono  assumere partecipazioni temporanee di minoranza
nelle  cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori
provenienti  da  aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative
stesse  finanziamenti  e agevolazioni finanziarie in conformita' alla
disciplina  comunitaria  in materia, per la realizzazione di progetti
di  impresa.  Le  societa'  finanziarie  possono,  altresi', svolgere
attivita'  di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
   6.   Con   decreto   di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sono  fissati i
termini  di  presentazione  delle domande ed e' approvato il relativo
schema,  nonche'  sono  individuate  le  modalita'  di  riparto delle
risorse  sulla  base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i
limiti  delle  partecipazioni  al  fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
   8.  L'articolo  17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
abrogato.  L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
si  applica  esclusivamente  agli  interventi  in essere alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Con  il  decreto di cui
all'articolo  17,  comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come
sostituito   dal  comma  7  del  presente  articolo,  si  provvede  a
determinare  le  modalita'  di  dismissione  delle  partecipazioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
   9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai
sensi  dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
 
             Note all'art. 12:
                 -  Si riporta il testo degli articoli 1, 7, 17 della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito
          alla  cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia dei
          livelli  di  occupazione),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
                 "Art.  1.  -  1.  E'  istituito  presso  la  Sezione
          speciale  per  il  credito  alla  cooperazione,  costituita
          presso   la   Banca   nazionale   del  lavoro  con  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 15 dicembre
          1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione   in   seguito   denominato
          Foncooper.
                 2.  Il fondo di cui al comma precedente e' destinato
          al  finanziamento  delle cooperative che abbiano i seguenti
          requisiti:
                   a) siano   ispirate   ai  principi  di  mutualita'
          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
          statuti  con  riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947,   numero   1577   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni;
                   b) siano  iscritte nei registri delle prefetture e
          nello   schedario   generale  della  cooperazione  e  siano
          soggette  alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
                 3.  Sono  escluse  dai finanziamenti di cui al comma
          precedente  le cooperative che si propongono la costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
                 4.   I   finanziamenti   devono  essere  finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi:
                   1)    all'aumento    della    produttivita'    e/o
          dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o
          lo  ammodernamento  dei  mezzi  di produzione e/o i servizi
          tecnici,  commerciali  e  amministrativi  dell'impresa, con
          particolare  riguardo  ai  piu' recenti e moderni ritrovati
          delle  tecniche specializzate nei vari settori economici; a
          valorizzare  i  prodotti  anche  mediante  il miglioramento
          della  qualita'  ai fini di una maggiore competitivita' sul
          mercato;   a  favorire  la  razionalizzazione  del  settore
          distributivo   adeguandolo   alle  esigenze  del  commercio
          moderno;  alla sostituzione di altre passivita' finanziarie
          contratte  per  la  realizzazione  dei  progetti  di cui al
          presente  numero ed in misura non superiore al 50 per cento
          del totale dei progetti medesimi;
                   2)  alla  ristrutturazione  e  riconversione degli
          impianti.
                 5.  Le  cooperative  aventi  i  requisiti  di cui al
          successivo  articolo  14, comprese quelle costituite da non
          oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
          anche per i progetti finalizzati:
                   a)  alla realizzazione ed all'acquisto di impianti
          nei  settori  della  produzione,  della  distribuzione, del
          turismo e dei servizi;
                   b) all'ammodernamento,       potenziamento      ed
          ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
                 6.  Il  ricorso  ai  finanziamenti  di  cui ai commi
          precedenti  preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
          contributive  di  qualsiasi  natura  per  gli stessi scopi,
          fatte  salve  quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
          gia'  perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
          presente legge.
                 Art.   7.  -  1.  Il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
          il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, emana,
          nel  rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle
          piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi
          o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive
          per   l'istruttoria   di   programmi   di   investimento  e
          l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e
          il  rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i
          limiti  e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le
          modalita' di acquisizione delle relative garanzie.
                 2.   Il  Fancooper  e'  amministrato,  con  separata
          contabilita',  dalla  Sezione  speciale per il credito alla
          cooperazione.
                 3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          apposita    relazione    illustrativa    sullo   stato   di
          utilizzazione  del  fondo  di cui all'art. 1 della presente
          legge.
                 4.  Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli
          oneri    connessi    all'istruttoria,    all'esecuzione   e
          all'amministrazione   dei  mutui,  un  compenso  che  viene
          determinato con decreto del Ministro del tesoro.
                 5.  Con  lo  stesso  decreto viene fissata la misura
          dell'interesse   annuo   che   la   sezione   e'  tenuta  a
          corrispondere  sulle  somme  affluite  al  Foncooper  e non
          utilizzate.
                 Art.  17.  -  1.  E'  istituito  presso  la  Sezione
          speciale  per il credito alla cooperazione un fondo per gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
                 2.   Al   fine   di   salvaguardare  e  incrementare
          l'occupazione,  mediante  lo  sviluppo  di  piccole e medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di  produzione  e  lavoro, il Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
          di    societa'    finanziarie   appositamente   costituite,
          utilizzando  allo  scopo le disponibilita' del Fondo di cui
          al comma 1.
                 2.  L'importo  della  partecipazione e' determinato,
          per   una   quota   pari  al  5  per  cento  delle  risorse
          disponibili,   in   relazione   al  numero  delle  societa'
          finanziarie  che hanno presentato domanda di partecipazione
          e,  per  la  restante  quota,  da  importi proporzionali ai
          valori   patrimoniali   delle   societa'   stesse  e  delle
          cooperative partecipate alla data della domanda.
                 4.  Le  societa'  finanziarie di cui al comma 2, che
          assumono  la  natura  di  investitori istituzionali, devono
          essere  ispirate  ai principi di mutualita' di cui all'art.
          26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive modificazioni,
          essere  costituite  in  forma  cooperativa, essere iscritte
          nell'elenco  previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
          1o settembre   1993,   n.   385,  essere  in  possesso  dei
          requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
          professionalita'  ed  onorabilita'  previsti per i soggetti
          che  svolgono  funzioni  amministrative,  di direzione e di
          controllo   ed   essere  partecipate  da  almeno  cinquanta
          cooperative  distribuite sull'intero territorio nazionale e
          comunque in non meno di dieci regioni.
                 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
          societa'   finanziarie   possono   assumere  partecipazioni
          temporanee  di  minoranza  nelle cooperative, con priorita'
          per  quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
          in   crisi,   nonche'  concedere  alle  cooperative  stesse
          finanziamenti  e  agevolazioni  finanziarie  in conformita'
          alla    disciplina   comunitaria   in   materia,   per   la
          realizzazione   di   progetti   di   impresa.  Le  societa'
          finanziarie   possono,   altresi',  svolgere  attivita'  di
          servizi  e  di  promozione  ed essere destinatarie di fondi
          pubblici.
                 6.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
          approvato  il  relativo schema, nonche' sono individuate le
          modalita'  di  riparto delle risorse sulla base dei criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni   al  fine,  in  particolare,  di  garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto
          legislativo  1o  settembre  1993, n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia).
                 "Art.  47  (Finanziamenti  agevolati  e  gestione di
          fondi  pubblici).  -  1.  Tutte  le  banche possono erogare
          finanziamenti  o  prestare  servizi  previsti dalle vigenti
          leggi  di  agevolazione,  purche'  essi  siano  regolati da
          contratto   con  l'amministrazione  pubblica  competente  e
          rientrino  tra  le attivita' che le banche possono svolgere
          in   via   ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano
          integralmente  le disposizioni delle leggi di agevolazione,
          ivi   comprese   quelle  relative  alle  misure  fiscali  e
          tariffarie e ai privilegi di procedura.
                 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di
          agevolazione  creditizia  previsti dalle leggi vigenti e la
          prestazione  di  servizi a essi inerenti, sono disciplinate
          da   contratti  stipulati  tra  l'amministrazione  pubblica
          competente  e  le  banche  da questa prescelte. I contratti
          indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto
          di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
          per  proprio  conto dalle banche; a tal fine possono essere
          istituiti  organi  distinti  preposti  all'assunzione delle
          deliberazioni    in    materia   agevolativa   e   separate
          contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e
          i rimborsi spettanti alle banche.
                 3.   I   contratti  indicati  nel  comma  2  possono
          prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione
          di  un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare
          a  sua volta contratti con altre banche per disciplinare la
          concessione,  a  valere sul fondo, di contributi relativi a
          finanziamenti  da  queste  erogate. Questi ultimi contratti
          sono approvati dall'amministrazione pubblica competente".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione):
                 "Art.  26.  -  Agli  effetti tributari si presume la
          sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti
          delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
                   a) divieto    di   distribuzione   dei   dividendi
          superiori  alla  ragione dell'interesse legale ragguagliato
          al capitale effettivamente versato;
                   b) divieto  di  distribuzione  delle riserve tra i
          soci durante la vita sociale;
                   c) devoluzione,  in  caso  di  scioglimento  della
          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
          a   scopi   di  pubblica  utilita'  conformi  allo  spirito
          mutualistico.
                 In  caso  di  controversia decide il Ministro per il
          lavoro  e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le
          finanze  e per il tesoro, udita la Commissione centrale per
          le cooperative".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106 del citato
          decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385:
                 Art.  106  (Elenco  generale).  - 1. L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
                 2.  Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
                 3.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al
          ricorrere delle seguenti condizioni:
                   a) forma  di  societa'  per azioni, di societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                   b) oggetto  sociale conforme al disposto del comma
          2;
                   c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                   d) possesso  da parte dei partecipanti al capitale
          e  degli  esponenti  aziendali dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
                 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia
          e l'UIC:
                   a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                   b) per  gli  intermediari  finanziari che svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
                 5.   L'UIC   indica   le   modalita'  di  iscrizione
          nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
          d'italia e alla CONSOB.
                 6.  Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti
          per  l'iscrizione  nell'elenco,  l'UIC  puo'  chiedere agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
                 7.    I    soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   gli
          intermediari   finanziari   comunicano   all'UIC,   con  le
          modalita'  dallo  stesso  stabilite,  le  cariche  analoghe
          ricoperte  presso  altre  societa'  ed  enti  di  qualsiasi
          natura".
                 -  Il  testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), a seguito delle
          modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  17 (Prosecuzione di interventi a favore delle
          attivita'  produttive).  -  1.  (Modifica i commi 2 e 3-bis
          dell'art. 13 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79).
                 2. (Abrogato).
                 3.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  di cui
          all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le
          disponibilita'  finanziarie  previste dall'art. 1, comma 4,
          del  decreto-legge  24 aprile 1993, n. 121, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 giugno  1993, n. 204, sono
          incrementate  per  un importo pari a lire 13,5 miliardi per
          l'anno   1997.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 9001
          dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero del tesoro.
                 4.  Le economie derivanti dalle somme destinate alle
          azioni  organiche  in agricoltura di cui alle deliberazioni
          del  CIPE  del  10 luglio  1985,  dell'8 aprile  1987 e del
          3 agosto   1988,   nonche'  quelle  derivanti  dalle  somme
          assegnate  dal CIPE per i progetti speciali promozionali in
          agricoltura  di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104,  sono  destinate  al  finanziamento  di  un
          progetto  speciale  promozionale,  nelle  aree interne gia'
          delimitate  nell'ambito  del  progetto speciale n. 33 della
          soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del
          Mezzogiorno,  volto  alla  realizzazione di impianti per la
          trasformazione  agro-industriale dei prodotti agricoli e di
          centrali  di  commercializzazione degli stessi prodotti, ad
          attivita'  di  valorizzazione  mediante studi, creazione di
          marchi  di denominazione di origine controllata, nonche' ad
          attivita'  di  promozione  per  la  diffusione in Italia ed
          all'estero  dei  prodotti agricoli tipici. Possono accedere
          al  suddetto  finanziamento  tutti  i  produttori  agricoli
          singoli,  o  comunque  associati,  nonche'  le  cooperative
          agricole  o  i consorzi di cooperative agricole localizzati
          nei  territori  interessati.  Il commissario ad acta di cui
          all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
          32,   convertito   dalla   legge  7 aprile  1995,  n.  104,
          predispone,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il progetto di cui al presente
          comma  e  le  norme di attuazione da presentare al CIPE per
          l'approvazione,   curandone   la  successiva  attuazione  e
          riferendone  trimestralmente  al Ministero per le politiche
          agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione
          economica".
                 -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  19, della legge
          11 marzo  1988,  n. 67 - Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988), e' il seguente:
                 "19.  Alle  societa'  finanziarie di cui all'art. 16
          della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, e' corrisposto a
          titolo  di  rimborso  degli oneri connessi all'istruttoria,
          all'assistenza  ed  alla  consulenza  relativa  ai progetti
          predisposti  dalle  cooperative  di  cui  all'art. 14 della
          medesima    legge,    nonche'   per   la   gestione   delle
          partecipazioni  nelle  stesse,  un compenso da determinarsi
          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  di  concerto con i Ministri del lavoro e
          della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
          compresi  quelli  sostenuti  prima  dell'entrata  in vigore
          della  presente  legge,  sono  posti  a  carico  del  Fondo
          speciale  per  gli interventi a salvaguardia dei livelli di
          occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49
          del 1985."
                 - Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
                 "Art.  1.  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  31 marzo  1998,  uno  o piu' decreti legislativi
          volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
          degli  articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei
          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini
          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende
          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti
          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
                 2.  Sono  conferite alle regioni e agli enti locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,
          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
                 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
                   a) affari   esteri  e  commercio  estero,  nonche'
          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
                   b) difesa,   forze   armate,   armi  e  munizioni,
          esplosivi e materiale strategico;
                   c) rapporti   tra   lo   Stato  e  le  confessioni
          religiose;
                   d) tutela  dei  beni  culturali  e  del patrimonio
          storico artistico;
                   e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
                   f)  cittadinanza,  immigrazione, rifugiati e asilo
          politico, estradizione;
                   g) consultazioni  elettorali,  elettorato attivo e
          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie
          escluse quelle regionali;
                   h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
          sistema valutario e banche;
                   i)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali e
          profilassi internazionale
                   l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
                   m) amministrazione della giustizia;
                   n) poste e telecomunicazioni;
                   o) previdenza   sociale,  eccedenze  di  personale
          temporanee e strutturali;
                   p) ricerca scientifica;
                   q) istruzione      universitaria,      ordinamenti
          scolastici,  programmi  scolastici, organizzazione generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
                   r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
                   r-bis)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
          interesse nazionale.
                 4.  Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
          1 e 2:
                   a) i  compiti  di  regolazione  e  controllo  gia'
          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'
          indipendenti;
                   b) i   compiti   strettamente   preordinati   alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza
          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera in via
          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale
          classificata  di  interesse nazionale ai sensi dei predetti
          decreti,  fatte salve le norme in materia di programmazione
          e  realizzazione  di  opere  autostradali,  si provvede, su
          proposta   della   regione  interessata,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
                   c) i  compiti  di rilievo nazionale del sistema di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                   d) i  compiti  esercitati  localmente in regime di
          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
                   e) il  coordinamento  dei  rapporti  con  l'Unione
          europea  e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
          a  livello  nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
                 5.  Resta ferma la disciplina concernente il sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
                 6.   La  promozione  dello  sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente".