Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa'".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e
quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e
all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo
comma",.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge
8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o
di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di
societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
ed in accomandita per azioni, a condizione che
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata con unico socio
sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti
indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra
societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa'
in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di
societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a
responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti
subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso,
presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o
in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
una sola impresa artigiana".
- Il testo dell'art. 5, della sopracitata legge n.
443/1985, a seguito delle integrazioni apportate dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E'
istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al
quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le
formalita' previste per il registro delle ditte dagli
articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro
delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda
alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al
riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche'
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione
per la concessione delle agevolazioni a favore delle
imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore
a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna
o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le
societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al
presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale
competente la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque
milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689".
- Il testo degli articoli 7 e 9, della sopracitata
legge n. 443/1985, a seguito delle modifiche apportate
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Iscrizione, revisione ed accertamenti
d'ufficio). - La commissione provinciale per l'artigianato
di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la
certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali
iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese
artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente
art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o
perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4
e 5, terzo comma.
La decisione della commissione provinciale per
l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento
della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2,
3, 4 e 5, terzo comma, ha facolta' di disporre accertamenti
d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione
dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di
agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,
nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per
l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle
relative decisioni di merito, che devono comunque essere
assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni
effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la
comunicazione.
Contro le deliberazioni della commissione
provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle
imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa
alla commissione regionale per l'artigianato, entro
sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma
precedente e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per
l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere
impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione stessa davanti al tribunale competente per
territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero".
"Art. 9 (Organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato). - Spetta alle regioni disciplinare con
proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela
dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato,
che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e
l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonche' gli altri compiti
attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che,
oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7,
provvede alla documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime
parere in merito alla programmazione regionale in materia
di artigianato".