Art. 13
    (Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
   1.  All'articolo  3,  secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
   2.  All'articolo  5  della  legge  8  agosto 1985, n. 443, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
   "L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla   presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo   3,   presenti   domanda   alla   commissione  di  cui
all'articolo   9,   ha  diritto  al  riconoscimento  della  qualifica
artigiana  ed  alla  conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale,
sempreche'  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga  in  prevalenza  lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo  e  detenga  la  maggioranza  del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa'".
   3.  Nella  legge  8  agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e
quarto  dell'articolo  7,  le  parole:  "articoli  2,  3  e  4"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "articoli  2,  3, 4 e 5, terzo comma" e
all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e
4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articoli  2, 3, 4 e 5, terzo
comma",.
   4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
valutati  in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.
 
             Note all'art. 13:
                 - Il  testo  dell'art. 3, secondo comma, della legge
          8 agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro per l'artigianato),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  3  (Definizione  di  impresa artigiana). - E'
          artigiana   l'impresa   che,  esercitata  dall'imprenditore
          artigiano  nei  limiti  dimensionali  di  cui alla presente
          legge,   abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento  di
          un'attivita'  di  produzione di beni, anche semilavorati, o
          di  prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
          le  attivita'  di  prestazione  di  servizi commerciali, di
          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
          queste  ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
          e  bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
          accessorie all'esercizio dell'impresa.
                 E'  artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
          di  cui  alla  presente  legge  e  con  gli scopi di cui al
          precedente  comma,  e' costituita ed esercitata in forma di
          societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
          ed   in   accomandita   per   azioni,   a   condizione  che
          la maggioranza  dei  soci, ovvero uno nel caso di due soci,
          svolga  in  prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
          processo  produttivo  e  che  nell'impresa  il lavoro abbia
          funzione preminente sul capitale.
                 E'  altresi'  artigiana  l'impresa  che,  nei limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui al primo comma:
                   a) e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di
          societa'   a   responsabilita'  limitata  con  unico  socio
          sempreche'  il  socio  unico  sia in possesso dei requisiti
          indicati  dall'art.  2  e  non  sia  unico  socio  di altra
          societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa'
          in accomandita semplice;
                   b) e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di
          societa'  in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
          accomandatario  sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati
          dall'art.  2  e  non  sia  unico  socio  di  una societa' a
          responsabilita'  limitata  o  socio  di  altra  societa' in
          accomandita semplice.
                 In  caso  di  trasferimento  per atto tra vivi della
          titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
          mantiene  la  qualifica  di  artigiana  purche'  i soggetti
          subentranti  siano  in  possesso  dei  requisiti  di cui al
          medesimo terzo comma.
                 L'impresa  artigiana  puo' svolgersi in luogo fisso,
          presso  l'abitazione  dell'imprenditore o di uno dei soci o
          in   appositi   locali   o  in  altra  sede  designata  dal
          committente  oppure  in  forma ambulante o di posteggio. In
          ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
          una sola impresa artigiana".
                 - Il  testo  dell'art. 5, della sopracitata legge n.
          443/1985,  a  seguito  delle  integrazioni  apportate dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   5  (Albo  delle  imprese  artigiane).  -  E'
          istituito  l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al
          quale  sono  tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i
          requisiti  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  secondo le
          formalita'  previste  per  il  registro  delle  ditte dagli
          articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
          n. 2011.
                 La  domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo e le
          successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono
          dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
          20 settembre  1934,  n.  2011, e sono annotate nel registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
                 L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  che,  operando  nei
          limiti  dimensionali  di  cui alla presente legge e con gli
          scopi  di  cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda
          alla   commissione   di  cui  all'art.  9,  ha  diritto  al
          riconoscimento    della   qualifica   artigiana   ed   alla
          conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale, sempreche'
          la maggioranza  dei  soci, ovvero uno nel caso di due soci,
          svolga  in  prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
          processo  produttivo  e detenga la maggioranza del capitale
          sociale e degli organi deliberanti della societa'.
                 In  caso  di  invalidita',  di morte o d'intervenuta
          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
          o   fino   al  compimento  della maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga
          assunto   dal   coniuge,  dai  figli maggiorenni  o  minori
          emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
                 L'iscrizione  all'albo  e'  costitutiva e condizione
          per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle
          imprese artigiane.
                 Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
          un  massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore
          a  tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui al primo comma
          dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo.
                 Per  la  vendita nei locali di produzione, o ad essi
          contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione   amministrativa   di   cui  alla  legge
          11 giugno  1971,  n. 426, fatte salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
                 Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna
          o  marchio,  una denominazione in cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
                 Ai   trasgressori   delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  inflitta  dall'autorita'  regionale
          competente   la  sanzione  amministrativa  consistente  nel
          pagamento  di  una  somma  di  denaro  fino  a  lire cinque
          milioni,  con il rispetto delle procedure di cui alla legge
          24 novembre 1981, n. 689".
                 - Il  testo  degli articoli 7 e 9, della sopracitata
          legge  n.  443/1985,  a  seguito  delle modifiche apportate
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
                 "Art.   7  (Iscrizione,  revisione  ed  accertamenti
          d'ufficio).  - La commissione provinciale per l'artigianato
          di  cui  al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la
          certificazione  comunale  di cui all'art. 63, quarto comma,
          lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,   n.   616,   delibera   sulle  eventuali
          iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni  delle imprese
          artigiane  dall'albo  provinciale  previsto  dal precedente
          art.  5,  in  relazione  alla  sussistenza, modificazione o
          perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4
          e 5, terzo comma.
                 La   decisione  della  commissione  provinciale  per
          l'artigianato  va notificata all'interessato entro sessanta
          giorni   dalla  presentazione  della  domanda.  La  mancata
          comunicazione  entro  tale  termine  vale come accoglimento
          della domanda stessa.
                 La   commissione,   ai  fini  della  verifica  della
          sussistenza  dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2,
          3, 4 e 5, terzo comma, ha facolta' di disporre accertamenti
          d'ufficio   ed  effettua  ogni  trenta  mesi  la  revisione
          dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
                 Gli  ispettorati  del  lavoro, gli enti erogatori di
          agevolazioni  in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
          pubblica  amministrazione  interessata  che, nell'esercizio
          delle  loro  funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei
          requisiti  di  cui  agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,
          nei   riguardi  di  imprese  iscritte  all'albo,  ne  danno
          comunicazione     alle    commissioni    provinciali    per
          l'artigianato  ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle
          relative  decisioni  di  merito, che devono comunque essere
          assunte  entro  sessanta  giorni  e che fanno stato ad ogni
          effetto.  Le  decisioni  della  commissione  devono  essere
          trasmesse   anche   all'organismo   che  ha  effettuato  la
          comunicazione.
                 Contro    le    deliberazioni    della   commissione
          provinciale  per  l'artigianato  in  materia di iscrizione,
          modificazione  e  cancellazione dall'albo provinciale delle
          imprese  artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa
          alla   commissione   regionale   per  l'artigianato,  entro
          sessanta  giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
          anche   da   parte   degli  organismi  indicati  nel  comma
          precedente e di eventuali terzi interessati.
                 Le   decisioni   della   commissione  regionale  per
          l'artigianato,  adita  in  sede  di ricorso, possono essere
          impugnate   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
          decisione   stessa  davanti  al  tribunale  competente  per
          territorio,  che  decide in camera di consiglio, sentito il
          pubblico ministero".
                 "Art.  9  (Organi  di  rappresentanza  e  di  tutela
          dell'artigianato).  -  Spetta alle regioni disciplinare con
          proprie   leggi  gli  organi  amministrativi  e  di  tutela
          dell'artigianato.
                 In questo ambito si dovranno prevedere:
                   1)  la  commissione provinciale per l'artigianato,
          che  svolge  le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e
          l'accertamento  dei requisiti di cui ai precedenti articoli
          2,  3,  4  e  5,  terzo  comma,  nonche'  gli altri compiti
          attribuiti dalle leggi regionali;
                   2) la commissione regionale per l'artigianato che,
          oltre  a  svolgere  i  compiti di cui al precedente art. 7,
          provvede   alla   documentazione,  indagine  e  rilevazione
          statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime
          parere  in  merito alla programmazione regionale in materia
          di artigianato".