Art. 14
     (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli
   incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
   con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in
     materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle
                        iniziative dell'IPI)
   1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono determinate le
modalita'  semplificate  per  l'accesso  delle imprese artigiane agli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre  1992,  n.  488.  A  tale  fine,  una  quota  delle  risorse
annualmente  disposte  in  favore del citato decreto-legge n. 415 del
1992,  determinata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,  e'  utilizzata  per  integrare  le
disponibilita'  del  Fondo  previsto  dall'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata,
dal  soggetto  gestore  del  Fondo  medesimo  sulla  base di apposito
contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di cui al
presente  comma  non  debbono  derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
   2.  Per  la  verifica  del  rispetto  del  divieto di cumulo delle
agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  e  comunitaria  il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, provvede
con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche
tramite   apposite   comunicazioni  all'ufficio  del  registro  delle
imprese.
   3.  A  decorrere  dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il
finanziamento  delle  iniziative  che  l'Istituto  per  la promozione
industriale  (IPI)  assume  sulla base di programmi di sostegno delle
iniziative  per  la promozione imprenditoriale sull'intero territorio
nazionale  gravano  sulle  disponibilita'  del  Fondo  unico  per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
 
             Note all'art. 14:
                 - Il  testo  dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
                 "Art.  18.  -  1.  Sono  conservate  allo  Stato  le
          funzioni amministrative concernenti:
                   a)-z) (Omissis);
                   aa)   l'attuazione   delle   misure   di   cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
          disciplina   organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno  e
          agevolazioni  alle  attivita' produttive. A decorrere dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          le  direttive  per la concessione delle agevolazioni di cui
          al  predetto  decreto-legge  n.  415,  sono determinate con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          ad  eccezione  di quelle per le agevolazioni previste dalla
          lettera p) del presente comma;".
                 - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
          1o marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e'
          il seguente:
                 "2.    Il    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione    economica    (CIPE)    e    il   Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale    (CIPI),    nell'ambito    delle   rispettive
          competenze,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          previa   determinazione  di  indirizzo  del  Consiglio  dei
          Ministri,  definiscono  le  disposizioni per la concessione
          delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
                   a) le  agevolazioni sono calcolate in "equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                   b) la  graduazione dei livelli di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                   c) le   agevolazioni  debbono  essere  corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                   d) gli  stanziamenti  individuati  dal CIPI per la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
                 - Il  testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,
          n.  949  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia e
          incremento dell'occupazione), e' il seguente:
                 "Art.  37.  -  E' istituito presso la Cassa un fondo
          per   il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sulle
          operazioni  di  credito  a  favore delle imprese artigiane,
          effettuate  dagli  istituti  ed  aziende  di credito di cui
          all'art. 35.
                 Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
                   a) dai conferimenti dello Stato;
                   b) dai  conferimenti  delle  regioni da destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni
          conferenti;
                   c) dal  dividendo  spettante  allo Stato sulla sua
          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
                   d) dall'ottanta  per  cento  dei  fondi di riserva
          della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
                 I  limiti  e  le  modalita'  per  la concessione del
          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
                 Le   concessioni  del  contributo,  nel  limite  dei
          plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera
          i),  sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali
          costituiti  presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
          di regione e composti:
                   da  un  rappresentante  della  regione,  il  quale
          assume le funzioni di presidente;
                   da  due rappresentanti delle commissioni regionali
          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio
          1956, n. 860;
                   da  un  rappresentante  della  Ragioneria generale
          dello Stato.
                 Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste
          un rappresentante della Corte dei conti.
                 Le  spese  per il funzionamento dei comitati tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".
                 - Il  testo  dell'art.  52  della  legge 23 dicembre
          1998,   n.   448   (Misure   di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
                 "Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese
          e  disposizioni  concernenti  le grandi imprese in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle
          commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la
          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
          interventi.
                 3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei
          princi'pi  e  dei criteri direttivi indicati nella medesima
          legge.
                 4.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma
          dell'art.  2  del  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".