Art. 15
    (Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
   1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto
1994,  n.  516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "2-bis.  Le  agevolazioni  a  valere  sulle operazioni di cui alla
lettera  b)  del  comma  2  sono  concesse,  anche  nella  forma  del
contributo    in    conto   capitale,   alle   condizioni   stabilite
nell'esercizio   delle  funzioni  conferite  alle  regioni  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
   2.  All'articolo  21,  comma  2,  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 2 per cento".
 
             Note all'art. 15:
                 - Il  testo dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto
          1994  n.  516,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1994,  n.  598  (Provvedimenti finalizzati alla
          razionalizzazione  dell'indebitamento  delle  societa'  per
          azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori
          disposizioni   concernenti   l'EFIM  ed  altri  organismi),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
          n. 598, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo
          di  cui  alla  legge  28 novembre  1980,  n. 782, nonche' i
          relativi  rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma
          2,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 237,
          affluiscono  al  fondo per la concessione di contributi sul
          pagamento  di  interessi  di  cui  all'art.  3  della legge
          28 maggio 1973, n. 295.
                 2.  Le  disponibilita'  del  fondo di cui all'art. 3
          della   legge   28 maggio  1973,  n.  295,  possono  essere
          utilizzate,  oltre  che  per  le  operazioni di acquisto di
          macchine  utensili  di  cui alla legge 28 novembre 1965, n.
          1329,  e  per  le  altre  operazioni previste dalla vigente
          normativa,  anche  per la corresponsione di contributi agli
          interessi  a  fronte  di finanziamenti concessi da banche a
          piccole  e medie imprese, con particolare riguardo a quelle
          ubicate  nei  territori  dell'obiettivo  1  del regolamento
          (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, come
          definite  dalla  disciplina comunitaria in materia di aiuti
          di Stato destinati a:
                   a) operazioni di consolidamento a medio termine di
          passivita'  a  breve nei confronti del sistema bancario, in
          essere   alla   data  di  presentazione  della  domanda  di
          finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
          bilancio    approvato    o    dalle   scritture   contabili
          obbligatorie,  di  durata non superiore a cinque anni e per
          un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
                   b) investimenti  per  la  ricerca industriale, per
          l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
          la  tutela  ambientale  e  per  la  sicurezza sui luoghi di
          lavoro.
                 2-bis.  Le agevolazioni a valere sulle operazioni di
          cui  alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella
          forma  del  contributo  in  conto capitale, alle condizioni
          stabilite  nell'esercizio  delle  funzioni  conferite  alle
          regioni  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
                 3.  Qualora  le imprese beneficiarie non destinino i
          finanziamenti  agevolati  di  cui  al  comma  2  secondo le
          finalita'  e  le  modalita' di cui alle lettere a) e b) del
          medesimo  comma 2, il contributo agli interessi e' revocato
          e  le  somme erogate a tale titolo devono essere restituite
          al  Fondo, maggiorate  in  ragione  di  un  tasso  pari  al
          rendimento  medio  dei  BOT  a  dodici  mesi  rilevato  nel
          semestre precedente".
                 - Il  testo  dell'art.  21,  del decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  111  (Attuazione  della  direttiva  n.
          90/314/CEE  concernente  i viaggi, le vacanze ed i circuiti
          "tutto  compreso"),  a  seguito  delle  modifiche apportate
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
                 "Art.  21  (Fondo  di  garanzia).  - 1. E' istituito
          presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica
          43  relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un
          fondo  nazionale  di  garanzia,  per consentire, in caso di
          insolvenza    o    di    fallimento    del    venditore   o
          dell'organizzatore,  il  rimborso  del prezzo versato ed il
          rimpatrio  del  consumatore  nel caso di viaggi all'estero,
          nonche'  per fornire una immediata disponibilita' economica
          in   caso   di   rientro   forzato   di  turisti  da  Paesi
          extracomunitari  in  occasione  di  emergenze, imputabili o
          meno al comportamento dell'organizzatore.
                 2.  Il  fondo e' alimentato annualmente da una quota
          pari  al  2  per  cento,  dell'ammontare  del  premio delle
          polizze  di  assicurazione  obbligatoria di cui all'art. 20
          che  e'  versata  all'entrata  del bilancio dello Stato per
          essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
          fondo di cui al comma 1.
                 3.  Il  fondo interviene, per le finalita' di cui al
          comma  1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
          cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
                 4.  Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa
          nei confronti del soggetto inadempiente.
                 5.  Entro  tre mesi dalla pubblicazione del presente
          decreto verranno determinate con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro  le  modalita'  di  gestione  e di funzionamento del
          fondo".