Art. 16
          (Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
   1.  E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per
il  finanziamento  fino  alla  misura  del  70 per cento, di progetti
promossi  dalle  associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
per   servizi  di  assistenza,  informazione  ed  educazione  resi  a
consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
   2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
erogazione  dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed
i termini di presentazione dei relativi progetti.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  utilizzando
parzialmente  l'accantonamento  relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
 
             Nota all'art. 16:
                 - Il  testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998,
          n.  281  (Disciplina  dei  diritti  dei consumatori e degli
          utenti), e' il seguente:
                 "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni
          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello
          nazionale.
                 2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al
          possesso,   da   comprovare   con   la   presentazione   di
          documentazione  conforme alle prescrizioni e alle procedure
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  da  emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, dei seguenti requisiti:
                   a) avvenuta  costituzione, per atto pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                   b) tenuta  di un elenco degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                   c) numero  di  iscritti non inferiore allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
                   d) elaborazione   di  un  bilancio  annuale  delle
          entrate  e delle uscite con indicazione delle quote versate
          dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
          alle   norme  vigenti  in  materia  di  contabilita'  delle
          associazioni non riconosciute;
                   e) svolgimento  di  un'attivita'  continuativa nei
          tre anni precedenti;
                   f) non  avere i suoi rappresentanti legali subi'to
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
                 3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti
          e'  preclusa  ogni  attivita'  di  promozione o pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
                 4.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
                 5.  All'elenco  di  cui  al  presente  art.  possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".