Art. 17 (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci) 1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1. 3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
Note all'art. 17: - Il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 13. - La tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970), e' la seguente: "Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari. 2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. Trasporto di persone: a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale da trasportare, guardianaggio e simili). 3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4. Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attivita' complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale".