Art. 17
    (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di
            facchinaggio e di movimentazione delle merci)
   1.  Le  imprese  che  esercitano attivita' di facchinaggio debbono
essere  iscritte  nel  registro  delle  imprese  di cui alla legge 29
dicembre  1993,  n.  580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di
cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al
registro   o   all'albo   e'  subordinata  alla  dimostrazione  della
sussistenza      di      specifici     requisiti     di     capacita'
economico-finanziaria,  tecnico-organizzativa  e  di onorabilita' che
saranno   indicati  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Con  il  decreto  di  cui al comma 1 sono previste altresi' le
fasce  di  classificazione  delle  imprese, in relazione al volume di
affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di
cancellazione   e  di  reiscrizione  delle  imprese  nel  registro  e
nell'albo di cui al medesimo comma 1.
   3.  Per  attivita'  di  facchinaggio  si intendono quelle previste
dalla  tabella  allegata  al  decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale  3  dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
 
             Note all'art. 17:
                 - Il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura".
                 - Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.
          443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 13.
                 -   La  tabella allegata al decreto del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale  3 dicembre  1999
          (Revisione  triennale  degli  imponibili  giornalieri e dei
          periodi   di   occupazione   media   mensile,   nonche'  di
          inserimento  nuove  attivita'  lavorative, per i lavoratori
          soci  di  societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui
          si  applicano  le  disposizioni  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 602/1970), e' la seguente:
                 "Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli
          organismi  associativi cui si applicano le disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602.
                 1.  Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi
          meccanici  o  diversi,  o  con  attrezzature  tecnologiche,
          comprensivo  delle  attivita'  preliminari  e complementari
          alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
                   a) portabagagli,  facchini  e pesatori dei mercati
          agro-alimentari,  facchini degli scali ferroviari, compresa
          la  presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini
          generici,   accompagnatori   di   bestiame,   ed  attivita'
          preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree
          portuali  da  cooperative  derivanti  dalla  trasformazione
          delle  compagnie  e  gruppi  portuali  in  base  alla legge
          28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                   b) insacco,  pesatura,  legatura, accatastamento e
          disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,  gestione del
          ciclo   logistico   (magazzini   e/o  ordini  in  arrivo  e
          partenza),  pulizia  magazzini e piazzali, depositi colli e
          bagagli,  presa  e  consegna, recapiti in loco, selezione e
          cernita   con   o   senza   incestamento,  insaccamento  od
          imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli, carta da macero,
          piume    e    materiali   vari,   mattazione,   scuoiatura,
          toelettatura   e   macellazione,   abbattimento  di  piante
          destinate  alla  trasformazione  in  cellulosa  o  carta  e
          simili, ed attivita' preliminari e complementari.
                 2.   Trasporto   il  cui  esercizio  sia  effettuato
          personalmente  dai  soci su mezzi dei quali i soci stessi o
          la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
                 Trasporto di persone:
                   a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
                   b) tassisti,   autonoleggiatori,   motoscafisti  e
          simili.
                 Trasporto di merci per conto terzi:
                   a) autotrasportatori,             autosollevatori,
          carrellisti,    gruisti,    trattoristi   (non   agricoli),
          escavatoristi   e   simili   ed   attivita'  preliminari  e
          complementari  (compresi  scavo e preparazione materiale da
          trasportare,  montaggio  e smontaggio, rimozione forzata di
          veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
                   b) trasportatori  con  veicoli a trazione animale,
          trasportatori  fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili  ed
          attivita'  preliminari  e  complementari  (compresi scavo e
          preparazione  interiale  da  trasportare,  guardianaggio  e
          simili).
                 3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al
          posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
                 4.  Attivita'  varie: servizi di guardia a terra o a
          mare   o  campestre,  polizia  ed  investigazioni  private,
          custodia,  controllo  accessi e simili, barbieri ed affini,
          guide   turistiche   e  simili,  gestione  dei  servizi  di
          accoglienza   nei   musei  e  di  attivita'  complementari,
          pulitori  compresa  la  pulizia  di  giardini e spazi verdi
          anche   con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici,  pulitori  di
          autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini
          e   simili,   servizi   di  recapito  fiduciario  e  simili
          (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati
          a bordo di qualsiasi mezzo navale".