Art. 18
            (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
   1.  Alla  legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  2,  comma  3,  la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
   "e)  avere  conseguito  un diploma di scuola secondaria di secondo
grado,  avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un
esame  diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale
dell'aspirante  in  relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure
avere  conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
avere  effettuato  un  periodo  di  pratica  di  almeno  dodici  mesi
continuativi  con  l'obbligo  di  frequenza di uno specifico corso di
formazione  professionale.  Le  modalita'  e  le  caratteristiche del
titolo  di  formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro
dei   praticanti   sono   determinate   con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
   b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata   idonea   garanzia  assicurativa  a  copertura  dei  rischi
professionali ed a tutela dei clienti";
   c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
   a)  con  l'attivita'  svolta in qualita' di dipendente da persone,
societa'  o  enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di
mediazione;
   b)  con  l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
 
             Nota all'art. 18:
                 - Il  testo  degli  articoli  2,  3  e 5 della legge
          3 febbraio  1989,  n.  39  (Modifiche  ed integrazioni alla
          legge  21 marzo  1958,  n.  253,  concernente la disciplina
          della  professione di mediatore), a seguito delle modifiche
          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  2.  - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo
          degli  agenti  di  affari  in  mediazione, nel quale devono
          iscriversi   coloro   che  svolgono  o  intendono  svolgere
          l'attivita'  di  mediazione,  anche  se  esercitata in modo
          discontinuo o occasionale.
                 2.  Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli
          agenti  immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una
          per  gli  agenti  muniti di mandato a titolo oneroso, salvo
          ulteriori  distinzioni  in relazione a specifiche attivita'
          di  mediazione  da  stabilire  con  il  regolamento  di cui
          all'art. 11.
                 3.   Per   ottenere   l'iscrizione   nel  ruolo  gli
          interessati devono:
                   a) essere  cittadini  italiani  o cittadini di uno
          degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea,
          ovvero  stranieri residenti nel territorio della Repubblica
          italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
                   b) avere il godimento dei diritti civili;
                   c) risiedere  nella circoscrizione della camera di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nel cui
          ruolo intendono iscriversi;
                   d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
          relative  agli obblighi scolastici vigenti al momento della
          loro eta' scolare;
                   e) avere   conseguito   un   diploma   di   scuola
          secondaria  di secondo grado, avere frequentato un corso di
          formazione  ed avere superato un esame diretto ad accertare
          l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in
          relazione  al  ramo  di  mediazione prescelto, oppure avere
          conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
          ed  avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici
          mesi   continuativi  con  l'obbligo  di  frequenza  di  uno
          specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e
          le  caratteristiche  del titolo di formazione, dell'esame e
          quelle  della  tenuta  del  registro  dei  praticanti  sono
          determinate  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                   f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
          non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione,
          divenute  definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956,
          n.  1423;  10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575,
          13 settembre  1982,  n.  646;  non  essere incorsi in reati
          puniti  con  la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio
          decreto   21 dicembre   1933,   n.   1736,   e   successive
          modificazioni;   non   essere   interdetti  o  inabilitati,
          falliti,   condannati   per   delitti  contro  la  pubblica
          amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
          pubblica,   la   economia   pubblica,   l'industria  ed  il
          commercio,  ovvero  per  delitto  di  omicidio  volontario,
          furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,
          ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro
          delitto  non  colposo per il quale la legge commini la pena
          della  reclusione  non inferiore, nel minimo, a due anni e,
          nel massimo, a cinque anni".
                 "Art.   3.  -  1.  L'iscrizione  nel  ruolo  abilita
          all'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  su  tutto il
          territorio   della  Repubblica,  nonche'  a  svolgere  ogni
          attivita'  complementare  o  necessaria  per la conclusione
          dell'affare.
                 2.  L'iscrizione  nel  ruolo  e' a titolo personale;
          l'iscritto   non   puo'   delegare   le  funzioni  relative
          all'esercizio  della  mediazione, se non ad altro agente di
          affari in mediazione iscritto nel ruolo.
                 3.  Gli  agenti  immobiliari  iscritti nell'apposita
          sezione  del  ruolo  possono  essere  affidati incarichi di
          perizie  e  consulenza  tecnica  in  materia immobiliare da
          parte di enti pubblici.
                 5.  Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo,
          le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di
          imprese   organizzate,   anche  in  forma  societaria,  per
          l'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  debbono essere
          iscritti nel ruolo.
                 5-bis.   Per   l'esercizio   della   professione  di
          mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa
          a  copertura  dei  rischi  professionali  ed  a  tutela dei
          clienti".
                 "Art.   5.   -  1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'
          disciplinata     dai    precedenti    articoli,    compreso
          l'espletamento  delle  pratiche necessarie ed opportune per
          la  gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta
          la  licenza  prevista  dall'art.  115 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773.
                 2.  La  licenza  di  cui  al  comma  1  non  abilita
          all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
                 3.   L'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  e'
          incompatibile:
                   a) con   l'attivita'   svolta   in   qualita'   di
          dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici,
          ad esclusione delle imprese di mediazione;
                   b) con  l'esercizio di attivita' imprenditoriali e
          professionali,   escluse   quelle  di  mediazione  comunque
          esercitate.
                 4.  Il  mediatore  che per l'esercizio della propria
          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
          indicate  le condizioni del contratto, deve preventivamente
          depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7".