Art. 19
 (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
   1.  Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio,
il  contenimento  dei  prezzi  di  vendita ed il raggiungimento degli
obiettivi   di   razionalizzazione   del   sistema  distributivo  dei
carburanti  di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato adotta,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Piano
nazionale  contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo  dei  carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le
regioni,   nell'ambito  dei  poteri  programmatori  loro  attribuiti,
provvedono  a  redigere  i  piani  regionali  sulla base dei seguenti
indirizzi:
   a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per
la chiusura degli impianti incompatibili;
   b)  definizione  sul  territorio  regionale di bacini di utenza da
individuare con parametri omogenei;
   c)  determinazione  di  criteri,  in  coerenza  con  la  tipologia
individuata  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
ottobre  1999,  n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre  1999,  n.  496,  per  l'apertura di un nuovo punto vendita,
incluse  le  superfici  e  le  distanze  minime  obbligatorie tra gli
impianti;
   d)  determinazione  di  regole  transitorie  durante il periodo di
attuazione del processo di ammodernamento della rete;
   e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di
pubblico  servizio  al  fine  di  assicurare,  in  zone periferiche o
particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi;
   f)  definizione  di modalita' per l'aumento dell'automazione degli
impianti  in  misura  non  inferiore  al  50  per cento dei volumi di
vendita;
   g)  individuazione  della necessaria flessibilita' degli orari nel
rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32;
   h)   definizione   delle   modalita'   di  sviluppo  di  attivita'
commerciali  integrative  presso  gli  impianti  di distribuzione dei
carburanti della rete stradale e autostradale;
   i)   determinazione,   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli
indirizzi,  dei  criteri  e delle priorita' di base ai quali i comuni
individuano  il  numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti
titolari  della  licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico
di  finanza,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 2 della
medesima  legge  n.  287  del  1991,  per  l'attivazione  nei  locali
dell'impianto  di  un esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, lettera b), della legge
stessa.  L'attivita'  di  somministrazione e' effettuata nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 3, comma 7, della medesima
legge  n.  287  del  1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta
fermo  che  l'attivazione  di  un  esercizio della suddetta tipologia
presso  gli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti da parte di
soggetti  diversi  dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate
dall'ufficio  tecnico  di finanza e' soggetta alle disposizioni della
citata legge n. 287 del 1991.
   2.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  emanate  dalle  regioni
compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
   3.  In  conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE)
n.  2790/1999  della  Commissione,  del  22 dicembre 1999, i rapporti
economici  fra  i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori  e  le associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione  dei  carburanti  sono  regolati  secondo  modalita'  e
termini   definiti   nell'ambito   di  specifici  accordi  aziendali,
stipulati   tra   ciascun   soggetto   titolare   di  autorizzazione,
concessione,  o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione  dei  criteri  di  formazione  dei prezzi di vendita
consentiti   nel  medesimo  regolamento  nell'ambito  di  predefinite
tipologie  di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati
rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a
quella  di  distribuzione  dei  carburanti.  Gli  accordi definiscono
altresi'  le  modalita'  per  esperire  il  tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali.
   4.  All'articolo  1,  comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio
1998,  n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono
intendersi  riferite  anche  alle  attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
 
             Note all'art. 19:
                 - Il  decreto  legislativo  11 febbraio 1998, n. 32,
          reca  "Razionalizzazione  del  sistema di distribuzione dei
          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
                 - Il  testo  dell'art.  8,  del  decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
                 - Il   testo   dell'art.   2,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  29 ottobre  1999,  n.  383,  convertito  con
          modificazioni,   dalla   legge  28 dicembre  1999,  n.  496
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di accise sui prodotti
          petroliferi    e   di   accelerazione   del   processo   di
          liberalizzazione del relativo settore), e' il seguente:
                 "2-bis.  Gli  impianti  di  cui  al  comma 2 nonche'
          quelli  esistenti  ristrutturati con gli stessi dispositivi
          devono   essere  dotati,  oltre  che  di  autonomi  servizi
          all'automobile   e  all'automobilista,  anche  di  autonome
          attivita'   commerciali   integrative   su   superfici  non
          superiori  a  quelle  degli  esercizi  di  vicinato  di cui
          all'art.  4,  comma  1, lettera d), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114".
                 - Il  testo  dell'art.  7,  del  decreto legislativo
          11 febbraio  1998,  n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
          distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), e' il
          seguente:
                 "Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla
          scadenza  dei termini per i comuni capoluogo di provincia e
          per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, e a fronte
          della  chiusura  di  almeno  settemila impianti nel periodo
          successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  legislativo,  l'orario  massimo  di  servizio puo'
          essere  aumentato  dal  gestore fino al cinquanta per cento
          dell'orario   minimo   stabilito.   Ciascun   gestore  puo'
          stabilire   autonomamente  la  modulazione  dell'orario  di
          servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal
          presente articolo, previa comunicazione al comune.
                 2.  Esclusi  gli  impianti  funzionanti  con sistemi
          automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
          del  carburante,  per  gli  impianti assistiti da personale
          restano  ferme  le  vigenti disposizioni sull'orario minimo
          settimanale,   le   modalita'  necessarie  a  garantire  il
          servizio   nei  giorni  festivi  e  nel  periodo  notturno,
          stabilite  dalle regioni alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente
          per  gli  impianti  serventi  le reti autostradali e quelle
          assimilate".
                 - Il   testo  dell'art.  3,  comma  4,  della  legge
          25 agosto  1991,  n.  287  (Aggiornamento  della  normativa
          sull'insediamento  e sull'attivita' dei pubblici esercizi),
          e' il seguente:
                 "4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato - dopo
          aver     sentito    le    organizzazioni    nazionali    di
          categoria maggiormente  rappresentative  -  e deliberate ai
          sensi  dell'art.  2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   le  regioni  -  sentite  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a
          livello   regionale  -  fissano  periodicamente  criteri  e
          parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni
          rilasciabili   nelle   aree  interessate.  I  criteri  e  i
          parametri  sono  fissati  in relazione alla tipologia degli
          esercizi  tenuto  conto anche del reddito della popolazione
          residente  e  di  quella fluttuante, dei flussi turistici e
          delle abitudini di consumo extradomestico".
                 - Il  testo  dell'art.  2 della sopracitata legge n.
          287/1991, e' il seguente:
                 "Art.  2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il
          commercio).   -  1.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  e' subordinato alla iscrizione del
          titolare    dell'impresa    individuale    o   del   legale
          rappresentante  della  societa', ovvero di un suo delegato,
          nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1
          della   legge   11 giugno   1971,   n.  426,  e  successive
          modificazioni     e    integrazioni,    e    al    rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1, della
          presente legge.
                 2.  L'iscrizione  nel  registro di cui al comma 1 e'
          subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
                   a) maggiore   eta',   ad   eccezione   del  minore
          emancipato  autorizzato  a  norma di legge all'esercizio di
          attivita' commerciale;
                   b) aver  assolto agli obblighi scolastici riferiti
          al periodo di frequenza del richiedente;
                   c) aver   frequentato  con  esito  positivo  corsi
          professionali  istituiti  o  riconosciuti  dalle  regioni o
          dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, aventi a
          oggetto  l'attivita'  di  somministrazione di alimenti e di
          bevande,  o  corsi  di  una  scuola  alberghiera o di altra
          scuola  a  specifico  indirizzo  professionale, ovvero aver
          superato,  dinanzi  a  una  apposita commissione costituita
          presso  la  camera  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,    un   esame   di   idoneita'   all'esercizio
          dell'attivita'   di   somministrazione  di  alimenti  e  di
          bevande.
                 3.  Sono  ammessi  all'esame  previsto  al  comma 2,
          lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio
          universitario  o di istruzione secondaria superiore nonche'
          coloro  che  hanno  prestato  servizio, per almeno due anni
          negli  ultimi  anni,  presso imprese esercenti attivita' di
          somministrazione  di  alimenti e di bevande, in qualita' di
          dipendenti  qualificati addetti alla somministrazione, alla
          produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge,
          parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in
          qualita' di coadiutore.
                 4.  Salvo  che abbiano ottenuto la riabilitazione, e
          fermo  quanto  disposto  dal  comma  5,  non possono essere
          iscritti  nel  registro  di  cui al comma 1 e, se iscritti,
          debbono essere cancellati coloro:
                   a) che sono stati dichiarati falliti;
                   b) che  hanno  riportato  una condanna per delitto
          non  colposo  a  pena  restrittiva della liberta' personale
          superiore a tre anni;
                   c) che  hanno  riportato  una  condanna  per reati
          contro  la  moralita'  pubblica  e il buon costume o contro
          l'igiene  e  la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui
          al  libro  secondo,  titolo VI, capo II, del codice penale;
          per  delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
          intossicazione  da  stupefacenti;  per reati concernenti la
          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,  il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e
          la  turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
          norme sul gioco del lotto;
                   d) che  hanno  riportato  due  o piu' condanne nel
          quinquennio   precedente   per   delitti   di  frode  nella
          preparazione  o  nel  commercio  degli alimenti, compresi i
          delitti  di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del
          codice penale;
                   e) che  sono  sottoposti  a  una  delle  misure di
          prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e'
          stata  applicata  una  delle  misure  previste  dalla legge
          31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
          o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
          tendenza;
                   f) che hanno riportato condanna per delitti contro
          la  personalita'  dello  Stato  o contro l'ordine pubblico,
          ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza,
          o  per  furto,  rapina,  estorsione, sequestro di persona a
          scopo di rapina o di estorsione.
                 5.  Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c),
          d)  ed  f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al
          comma  1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
          in  cui  la  pena  e'  stata scontata o si sia in qualsiasi
          altro  modo  estinta  ovvero, qualora sia stata concessa la
          sospensione   condizionale   della  pena,  dal  giorno  del
          passaggio in giudicato della sentenza".
                 - Il  testo  dell'art. 5, comma 1, lettera b), della
          sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente:
                 "Art.  5  (Tipologia dei servizi) - 1. Anche ai fini
          della   determinazione   del  numero  delle  autorizzazioni
          rilasciabili  in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
          di cui alla presente legge sono distinti in:
                   a) (omissis);
                   b) esercizi  per  la  somministrazione di bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di  latte,  di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
          gelateria,  e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar, caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);".
                 - Il  testo  dell'art.  3, comma 7, della piu' volte
          citata legge n. 287/1991, e' il seguente:
                 "7.  Le  attivita' di somministrazione di alimenti e
          di  bevande  devono  essere  esercitate  nel rispetto delle
          vigenti  norme,  prescrizioni  e  autorizzazioni in materia
          edilizia,  urbanistica  e  igienica-sanitaria,  nonche'  di
          quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
          fatta  salva  l'irrogazione  delle  sanzioni  relative alle
          norme e prescrizioni violate".
                 - Il    regolamento    (CE)   n.   2790/1999   della
          Commissione,     del     22 dicembre     1999,     relativo
          all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE
          a  categorie  di  accordi  verticali  e pratiche concordate
          (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 336 del 29 dicembre 1999.
                 - Il  testo  dell'art.  1,  comma 6, del gia' citato
          decreto legislativo n. 32/1998, e' il seguente:
                 "6.  La gestione degli impianti puo' essere affidata
          dal  titolare  dell'autorizzazione  ad  altri  soggetti, di
          seguito  denominati  gestori,  mediante contratti di durata
          non  inferiore  a  sei  anni aventi per oggetto la cessione
          gratuita  dell'uso  di tutte le attrezzature fisse e mobili
          finalizzate  alla  distribuzione  di  carburanti per uso di
          autotrazione,  secondo  le  modalita'  e i termini definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni  di  categoria piu' rappresentative, a livello
          nazionale,  dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
          Gli  altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi   accordi   interprofessionali   si  applicano  ai
          titolari   di   autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono
          depositati   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione  delle  controversie contrattuali individuali
          secondo  le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          richiesta  di  una  delle  parti, esperisce un tentativo di
          mediazione delle vertenze collettive".