Art. 19 (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) 1. Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili; b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei; c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti; d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete; e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita; g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita' commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale; i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991. 2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1. 3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali. 4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), e' il seguente: "2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche' quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". - Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune. 2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalita' necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate". - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), e' il seguente: "4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico". - Il testo dell'art. 2 della sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente: "Art. 2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio). - 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente; c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande. 3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. 4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro: a) che sono stati dichiarati falliti; b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni; c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; d) che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale; e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza". - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), della sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente: "Art. 5 (Tipologia dei servizi) - 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) (omissis); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);". - Il testo dell'art. 3, comma 7, della piu' volte citata legge n. 287/1991, e' il seguente: "7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate". - Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 336 del 29 dicembre 1999. - Il testo dell'art. 1, comma 6, del gia' citato decreto legislativo n. 32/1998, e' il seguente: "6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive".