Art. 20
       (Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
   1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di
attuazione  dell'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  114,  non  puo'  essere  negata  l'autorizzazione
all'apertura  di  un  esercizio  avente una superficie di vendita non
superiore  a  1.500  mq.  in  caso  di  concentrazione di esercizi di
vendita  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera d), del citato
decreto  legislativo  n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e
autorizzati  ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426,  per  la  vendita  di  generi  di  largo  e generale consumo. La
superficie  di  vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore
alla  somma  dei  limiti  massimi indicati alla citata lettera d) del
comma  1  dell'articolo  4  del  decreto legislativo n. 114 del 1998,
tenuto  conto  del  numero  degli  esercizi  concentrati. Il rilascio
dell'autorizzazione  comporta  la  revoca  dei  titoli  autorizzatori
preesistenti.
 
             Note all'art. 20:
                 - Il  testo  dell'art.  10,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
                 "3.  La  regione  stabilisce  altresi' i casi in cui
          l'autorizzazione  all'apertura  di  una  media struttura di
          vendita  e  all'ampliamento della superficie di una media o
          di  una  grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di
          concentrazione  o  accorpamento  di esercizi autorizzati ai
          sensi  dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per
          la  vendita  di  generi  di  largo  e  generale consumo. Il
          rilascio  dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
          autorizzatori    relativi    ai    preesistenti   esercizi.
          Nell'applicazione  della  presente  disposizione la regione
          tiene  conto  anche  della condizione relativa al reimpiego
          del personale degli esercizi concentrati o accorpati".
                 - Il  testo  dell'art.  4,  comma  1, lettera d) del
          sopracitato   decreto   legislativo   n.  114/1998,  e'  il
          seguente:
                 "Art.  4  (Definizioni  e ambito di applicazione del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
                   a)-c) (omissis);
                   d) per   esercizi   di   vicinato   quelli  aventi
          superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
          popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250
          mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
          abitanti;
                   e)-h) (omissis)".