Art. 10.
Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
                              pagamento
  1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
pagamento  le  emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le
seguenti   modalita'   stabilite   sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni  giornata  di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai
messaggi a titolo gratuito;
    c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    d) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    e) ogni  messaggio  reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito a
pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.