Art. 11. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonche' alla stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche' per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.