Art. 11.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici
autogestiti a pagamento:
    a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare,  per  i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli
MAG/1/EC  con  riferimento  alle  consultazioni elettorali comunali e
MAG/1/EP  con  riferimento alle consultazioni elettorali provinciali,
nonche',  per  i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli
MAP/1/EC  con  riferimento  alle  consultazioni elettorali comunali e
MAP/1/EP  con  riferimento alle consultazioni elettorali provinciali,
resi  disponibili  nel  sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it
    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato
regionale  per  le  comunicazioni  o,  ove non costituito al Comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest'ultimo  fine,  le  emittenti  possono  anche  utilizzare, per i
messaggi  politici  autogestiti  gratuiti,  i  modelli  MAG/2/EC  con
riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAG/2/EP con
riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i
messaggi  politici  autogestiti  a  pagamento, i modelli MAP/2/EC con
riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAP/2/EP con
riferimento   alle   consultazioni   elettorali   provinciali,   resi
disponibili  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di
presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a
trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e ai
competenti  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  o,  ove  non
costituiti  ai  comitati  regionali  per  i  servizi radiotelevisivi,
nonche'  alla  stessa  Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
anche   a   mezzo   telefax,   le  proprie  richieste,  indicando  il
responsabile   elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la  durata  dei
messaggi.  A  tale  fine,  possono  anche  essere  utilizzati,  per i
messaggi  politici  autogestiti  gratuiti,  i  modelli  MAG/3/EC  con
riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAG/3/EP con
riferimento  alle consultazioni elettorali provinciali, nonche' per i
messaggi  politici  autogestiti  a  pagamento, i modelli MAP/3/EC con
riferimento  alle  consultazioni  elettorali  comunali e MAP/3/EP con
riferimento   alle   consultazioni   elettorali   provinciali,   resi
disponibili  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.