Art. 12.
        Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la
proposta  del  competente  comitato regionale per le comunicazioni o,
ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del comitato regionale
per  i  servizi  radiotelevisivi  ai fini della fissazione del numero
complessivo  dei  messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i
soggetti  politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle
risorse  disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5
febbraio  2001  del  Ministro  delle comunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.