Art. 12. Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.