Art. 9.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
  1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito  le  emittenti  di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le
seguenti   modalita'   stabilite   sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b);  i  messaggi sono
trasmessi  a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con
riferimento alle fasce orarie;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma a di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne'
essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella
programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 - 19,59;
seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 -
8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;
    d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    f) ogni   messaggio   reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito
gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.