Art. 9. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalita' stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma a di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.