Art. 12.
                         Societa' di servizi
  1.  Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma
1,  lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonche' delle altre
funzioni  e  attivita'  previste  dal  presente  decreto, il Caa puo'
avvalersi  di  societa'  di  servizi  il  cui  capitale  sociale  sia
interamente  posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno
costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali.
  2.  Ai  fini previsti dal presente decreto la responsabilita' delle
attivita'  svolte  dalle  societa'  di  servizi  rimane interamente a
carico del Caa.