Art. 12. Societa' di servizi 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonche' delle altre funzioni e attivita' previste dal presente decreto, il Caa puo' avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali. 2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilita' delle attivita' svolte dalle societa' di servizi rimane interamente a carico del Caa.