Art. 11. 1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 78 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 . 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.