Art. 11.
    1.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui  all' art. 78 del CCNL sono
incrementati   delle  misure  mensili  lorde  indicate  nell'allegata
tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 3 .
    2.  Gli  importi  annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione  del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite
dalla allegata tabella B.