Art. 13
                           Scrutini finali

   1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 4 del Regolamento
dell'autonomia,  individuano  le modalita' e i criteri di valutazione
degli  alunni,  nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di
riconoscimento  dei  crediti  e  di  recupero  dei debiti scolastici,
riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
   2.  Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli
istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  hanno  luogo  e sono
pubblicati  entro  i  termini  stabiliti  dai  dirigenti  scolastici,
sentito   il  collegio  dei  docenti,  come  previsto  dall'ordinanza
ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
   3.  Il  collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento  degli  scrutini  al fine di assicurare omogeneita' nelle
decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
   4.  Per  la  formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di
profitto  e  di  condotta,  si richiamano i criteri di cui alle norme
dell'art.  78  e  dell'art.  79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito
dall'art.  2  del  R.D.  21.11.1929,  n.  2049, nonche', per la parte
relativa  all'incidenza  del  voto  di  condotta,  le norme di cui al
D.P.R. n. 249/1998, citato nel preambolo.
   5.  Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non
grave  in una o piu' discipline, comunque non tale da determinare una
carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima
dell'approvazione  dei  voti,  sulla  base  di  parametri  valutativi
stabiliti  preventivamente,  procede  ad  una  valutazione  che tenga
conto:

a) della   possibilita'  dell'alunno  di  raggiungere  gli  obiettivi
   formativi  e  di contenuto propri delle discipline interessate nei
   tempi  e  con  le  modalita' stabilite dal consiglio di classe per
   accertare  il  superamento  delle  carenze  formative  riscontrate
   (debito formativo);
b) della  possibilita' di seguire proficuamente il programma di studi
   nell'anno  scolastico  successivo. In particolare tali alunni sono
   valutati  sulla  base  delle  attitudini ad organizzare il proprio
   studio   in   maniera   autonoma  ma  coerente  con  le  linee  di
   programmazione indicate dai docenti.

   Nel  caso di promozione cosi' deliberata, il preside comunica, per
iscritto,  alla  famiglia  le motivazioni delle decisioni assunte dal
Consiglio  di  classe, nonche' un dettagliato resoconto sulle carenze
dell'alunno,  indicando  anche i voti proposti dai docenti in sede di
scrutinio  nella  disciplina  o nelle discipline nelle quali l'alunno
non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
   6.   Nell'esercizio   dell'autonomia   didattica,  le  istituzioni
scolastiche    in    sede    di    programmazione   delle   attivita'
didattico-educative,  assicurano  la  realizzazione  di iniziative di
recupero e di sostegno, di continuita' e di orientamento scolastico e
professionale  e,  inoltre,  in  tale ambito, definiscono ed adottano
criteri   e  modalita'  degli  interventi  da  realizzare  nel  corso
dell'anno  scolastico  successivo, nel quadro di un'offerta formativa
qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni
di  carenze,  secondo  un piano di fattibilita' approvato annualmente
dal Consiglio di Istituto.
   7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della
scuola   sono  elementi  positivi  che  concorrono  alla  valutazione
favorevole  del  profitto  dell'alunno  in  sede di scrutinio finale.
Pertanto,  il  numero  delle  assenze,  pur  non  essendo  di per se'
preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio
finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da
un  congruo  numero  di  interrogazioni  e  di esercitazioni scritte,
grafiche   o   pratiche,  svolte  a  casa  o  a  scuola,  corrette  e
classificate  nel  corso  dell'intero  anno  scolastico, non si possa
accertare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  propri  di  ciascuna
disciplina.
   8.   L'attivita'  svolta  dagli  alunni  presso  aziende,  qualora
presenti  caratteristiche  tali  da poter configurarsi come attivita'
didattica  sulla  base  di  accordi nazionali o locali, e' oggetto di
valutazione,   secondo   i   criteri  individuati  dalle  istituzioni
scolastiche  autonome.  Parimenti  sono  oggetto  di  valutazione  le
attivita'  di  stages  in  aziende e di formazione effettuate durante
l'anno   scolastico,   anche   in  attuazione  di  appositi  progetti
autorizzati.   Sono,   altresi',   individuati   i   criteri  per  il
riconoscimento   dei   crediti   formativi  relativi  alle  attivita'
realizzate  nell'ambito  dell'ampliamento  dell'offerta  formativa  o
liberamente   effettuate  dagli  alunni  e  debitamente  accertate  e
certificate.
   9.  Ai  sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che,
al  termine  delle  lezioni,  a giudizio del consiglio di classe, non
possono  essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia,
sono  ammessi  a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico  successivo,  prove  suppletive,  che si concludono con un
giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.