Art. 14
                         Credito scolastico

   1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il
Consiglio  di  classe,  in sede di scrutinio finale di ciascuno degli
ultimi  tre  anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad
ogni  alunno.  Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico
viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al
Regolamento  e  delle  note in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza  che  hanno  le  votazioni  assegnate  per  le singole
discipline  sul  punteggio  conseguibile in sede di esame di Stato, i
docenti,  al  fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello   scrutinio  finale,  utilizzano  l'intera  scala  decimale  di
valutazione.
   2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti  l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione  del  credito  scolastico,  ai  docenti  delle attivita'
didattiche  e  formative alternative all'insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita'
medesime.
   3.  L'attribuzione  del  punteggio,  nell'ambito  della  banda  di
oscillazione,  tiene  conto, oltre che degli elementi di cui all'art.
11,  comma  2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di
cui  al  precedente  comma  2  riguardante  l'interesse  con il quale
l'alunno  ha  seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero
l'attivita'  alternativa  e  il  profitto  che  ne  ha tratto, con il
conseguente  superamento  della  stretta  corrispondenza con la media
aritmetica  dei  voti  attribuiti  in  itinere o in sede di scrutinio
finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
   4.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va
deliberata   e   verbalizzata,   con   l'indicazione  degli  elementi
valutativi  di  cui  al  comma  3.  5.  Il punteggio attribuito quale
credito   scolastico   a   ciascun   alunno  e'  pubblicato  all'albo
dell'istituto,  unitamente  ai  voti  conseguiti in sede di scrutinio
finale  ed  e'  trascritto  sulla pagella scolastica; su quest'ultima
deve  essere,  altresi',  indicata  l'eventuale promozione con debito
formativo.
   6.  Per  gli  alunni  che non conseguono la promozione alla classe
successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del 23.7.98.