Art. 15
         Valutazione degli alunni in situazione di handicap

   1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali
non  si  procede,  di  norma, ad alcuna valutazione differenziata; e'
consentito,   tuttavia,  l'uso  di  particolari  strumenti  didattici
appositamente  individuati  dai  docenti,  al  fine  di  accertare il
livello  di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o
prove scritte tradizionali.
   2.   Per   gli  alunni  in  situazione  di  handicap  psichico  la
valutazione,  per  il  suo  carattere  formativo  ed  educativo e per
l'azione  di  stimolo  che  esercita nei confronti dell'allievo, deve
comunque  aver  luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione
periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo individualizzato
a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e
nei  tempi  previsti  dalla  C.M.  258/83,  esamina  gli  elementi di
giudizio  forniti  da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento
raggiunti,   anche   attraverso  l'attivita'  di  integrazione  e  di
sostegno,  verifica  i  risultati complessivi rispetto agli obiettivi
prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
   3.  Ove  il  Consiglio  di  classe  riscontri  che l'allievo abbia
raggiunto   un   livello  di  preparazione  conforme  agli  obiettivi
didattici  previsti  dai  programmi ministeriali o, comunque, ad essi
globalmente  corrispondenti,  decide  in  conformita'  dei precedenti
artt. 12 e 13.
   4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni
in  situazione  di  handicap  psichico  e,  eccezionalmente, fisico e
sensoriale,  il piano educativo individualizzato sia diversificato in
funzione  di  obiettivi  didattici  e  formativi non riconducibili ai
programmi  ministeriali,  il  Consiglio  di  classe,  fermo  restando
l'obbligo  della  relazione  di  cui  al  paragrafo 8 della Circolare
ministeriale  n.  262  del  22  settembre  1988,  valuta  i risultati
dell'apprendimento,  con  l'attribuzione  di voti relativi unicamente
allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai
programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo
ai  fini  della  prosecuzione  degli studi per il perseguimento degli
obiettivi  del  piano  educativo  individualizzato. I predetti alunni
possono,  di  conseguenza,  essere  ammessi  alla frequenza dell'anno
successivo  o  dichiarati  ripetenti anche per tre volte in forza del
disposto  di  cui  all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce
alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione
secondo la quale la votazione e' riferita al P.E.I e non ai programmi
ministeriali  ed  e'  adottata  ai  sensi dell'art. 14 della presente
Ordinanza.  Gli  alunni  valutati  in  modo  differenziato come sopra
possono  partecipare  agli  esami  di  qualifica  professionale  e di
licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al
percorso  svolto,  finalizzate  all'attestazione  delle  competenze e
delle  abilita'  acquisite.  Tale  attestazione  puo'  costituire, in
particolare   quando   il   piano  educativo  personalizzato  preveda
esperienze  di  orientamento,  di tirocinio, di stage, di inserimento
lavorativo,  un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi
di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e
gli  Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce
ulteriormente   gli   obiettivi   didattici   del   piano   educativo
individualizzato. Non puo', comunque, essere preclusa ad un alunno in
situazione  di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia
sostenuto  gli  esami  di  qualifica  o di licenza di maestro d'arte,
conseguendo  l'attestato  di  cui  sopra, l'iscrizione e la frequenza
anche per la terza volta alla stessa classe.
   Qualora  durante  il  successivo anno scolastico vengano accertati
livelli  di  apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai
programmi   ministeriali,   il   Consiglio   di  classe  delibera  in
conformita'  dei  precedenti artt. 12 e 13, senza necessita' di prove
di   idoneita'  relative  alle  discipline  dell'anno  o  degli  anni
precedenti,  tenuto  conto  che  il  Consiglio medesimo possiede gia'
tutti  gli  elementi  di  valutazione.  Gli  alunni  in situazione di
handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati,
in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e
frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312
e seguenti del D.Lvo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di
un  progetto  -  che  puo'  prevedere  anche  percorsi  integrati  di
istruzione   e   formazione   professionale,   con   la   conseguente
acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto
allo  studio  costituzionalmente  garantito. Per gli alunni medesimi,
che  al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in
possesso  di  crediti  formativi,  possono sostenere l'esame di Stato
sulla  base  di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e
finalizzate solo ai rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del
Regolamento,  si  fa  rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4,
dell'O.M. n. 29/2001.
   5.  Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione
differenziata  di  cui  sopra,  deve  darne  immediata  notizia  alla
famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in
mancanza  del  quale  la  modalita'  valutativa  proposta  si intende
accettata.  In  caso  di  diniego  espresso, l'alunno non puo' essere
considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione,
che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
   6.  Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi
assegnati  in  esito  agli  esami  si  aggiunge, nelle certificazioni
rilasciate, l'indicazione che la votazione e' riferita al P.E.I e non
ai programmi ministeriali.
   7.  Trovano  applicazione, in quanto connessi con il momento della
valutazione,  le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16
giugno  1983  e  n.  262  del  22  settembre  1988,  paragrafi  n. 6)
svolgimento   dei   programmi,   n.   7   prove   scritte,  grafiche,
scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.
   8.  Al  fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti
previste  dall'art.  318  del  D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di
classe  presentano  alle  Commissioni  d'esame un'apposita relazione,
nella  quale,  oltre  a indicare i criteri e le attivita' previste ai
comma  precedente,  danno  indicazioni  concrete sia per l'assistenza
alla  persona e alle prove d'esame sia sulle modalita' di svolgimento
di  prove  equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola
durante  il  percorso  formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei
corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio
di  classe  del  15  maggio,  come  precisato  dall'art. 17, comma 1,
dell'O.M. n. 29/2001.
   9.  I  tempi  piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche,  previsti  dal  terzo  comma  dell'art.  318  del  D.Lvo n.
297/1994,  riguardano  le ore destinate normalmente alle prove ma non
possono  comportare  di  norma un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami.
   10.  I  docenti  di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto,
del  D.Lvo  n.  297/1994,  fanno  parte  del  Consiglio  di  classe e
partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione,
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
   11.  Le  scuole,  per la valutazione degli alunni in situazione di
handicap,  possono  avvalersi  della  consulenza dei gruppi di lavoro
provinciali  per  l'integrazione  scolastica, ai sensi dell'art. 317,
terzo comma, del D.Lgs. 297/94.