Art. 16
                    Pubblicazione degli scrutini

   1.  A  norma  dell'art.  2 dell'ordinanza ministeriale n. 134/2000
relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro
i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei
docenti.
   2.  In  caso  di  esito  negativo  degli  scrutini  e degli esami,
all'albo  dell'Istituto  l'indicazione  dei voti e' sostituita con il
riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe
successiva", "non qualificato", "non licenziato").
   3.  Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi
assegnati  in  esito  agli  esami  si  aggiunge, nelle certificazioni
rilasciate,  l'indicazione  che  la votazione e' riferita al P.E.I. e
non ai programmi ministeriali.
   4.   Le   istituzioni   scolastiche,   nella   loro  autonomia  di
valutazione, definiscono idonee modalita' di comunicazione preventiva
alle  famiglie  dell'esito  negativo  degli  scrutini  e degli esami,
esclusi   quelli   conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore.