Art. 17 Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore. 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto. 2. A ciascun allievo che e' prosciolto dall'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, e' rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.