Art. 17
       Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore.

   1.  Relativamente  alle  fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999,
in  materia  di  elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini
nel  primo  anno  della  scuola  secondaria superiore si applicano le
disposizioni del medesimo decreto.
   2. A ciascun allievo che e' prosciolto dall'obbligo stesso, avendo
conseguito  la  promozione  alla  seconda classe di scuola secondaria
superiore,    senza   iscriversi   alla   medesima,   e'   rilasciata
certificazione  ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio
1999  e  dell'art.  9 del regolamento di attuazione di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 agosto 1999, n. 323, secondo il
modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.