Art. 18 Esami di idoneita'. Presentazione delle domande. Sessione di esame 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneita' debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni. 2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto. 3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravita', e' consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purche' il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non puo' essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilita' in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso e' stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita, i documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, e' conservata agli atti la domanda di trasferimento. 5. Qualora per comprovate necessita' il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalita' della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro puo' disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneita' in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non puo' accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande gia' presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola. 7. La sessione degli esami di idoneita' ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. 8. Ferma restando l'unicita' della sessione, gli esami di idoneita' possono svolgersi anche nel mese di settembre, purche' prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.