Art. 18
 Esami di idoneita'. Presentazione delle domande. Sessione di esame

   1. Le domande di ammissione agli esami di idoneita' debbono essere
state  presentate  ai  competenti  dirigenti scolastici entro la data
indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.
   2.  Le  domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo
devono  essere  state  presentate,  nella  sede prescelta, ad un solo
istituto.
   3.  In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo
istituto,  i  presidi  sono  convocati dal Provveditore agli Studi al
fine  di  assegnare  ad  altri  istituti  i  candidati  risultati  in
eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
   4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel
medesimo  istituto.  Per  circostanze  di  eccezionale  gravita',  e'
consentito  il trasferimento del candidato ad un determinato istituto
di  diversa  sede,  purche'  il dirigente scolastico dell'istituto di
provenienza  rilasci  apposito  nulla osta con la dichiarazione che i
motivi  sono  attendibili.  Il nulla osta non puo' essere concesso se
non  nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilita'
in  cui  sia  venuto  a  trovarsi  per  grave malattia, da accertare,
eventualmente,  con  visita medica fiscale, o per altro grave motivo,
di  terminare  l'esame nella sede in cui lo stesso e' stato iniziato.
Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione
e  fare espresso riferimento alla documentazione fornita, i documenti
relativi   al   candidato  trasferito  sono  trasmessi  d'ufficio  al
dirigente  scolastico  della  nuova  scuola  e,  in luogo di essi, e'
conservata agli atti la domanda di trasferimento.
   5.  Qualora  per  comprovate  necessita'  il candidato esterno sia
costretto  a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di
quella  precedentemente  presentata,  a  pena  di  annullamento delle
prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento
ad altro istituto della medesima sede.
   6.  Qualora  ricorrano  gravi  ed  eccezionali  motivi, connessi a
procedimenti  in  corso, concernenti fatti o situazioni che investano
la  funzionalita'  della  scuola,  in relazione ai suoi istituzionali
compiti educativi e formativi, il Ministro puo' disporre, con proprio
motivato  decreto,  che  presso  la scuola medesima non si effettuino
esami  d'idoneita'  in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Dal  giorno  della  notifica  del  provvedimento  la  scuola non puo'
accettare  domande  di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda
le  domande  gia' presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli
interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
   7.  La  sessione  degli  esami  di  idoneita' ha inizio nel giorno
stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
   8.   Ferma  restando  l'unicita'  della  sessione,  gli  esami  di
idoneita'  possono  svolgersi  anche  nel  mese di settembre, purche'
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.