Art. 19
     Esami di idoneita'. Requisiti di ammissione e prove d'esame

   1.  I  candidati  esterni  che  siano in possesso di licenza media
possono  partecipare,  trascorso il prescritto intervallo, agli esami
di idoneita' negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni
tipo o indirizzo.
   2.   Sono  dispensati  dall'obbligo  dell'intervallo,  di  cui  al
precedente  comma,  i  candidati  esterni  che  abbiano  compiuto  il
diciottesimo  anno  di  eta'  il giorno precedente quello dell'inizio
delle  prove  scritte,  a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n.
297/1994.
   3.  I  candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno
in  corso  il ventitreesimo anno di eta' sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo  e  dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.
   4.  Per  l'ammissione  agli  esami  di  idoneita'  negli  Istituti
Professionali  i  candidati  devono  essere  anche  in  possesso  dei
requisiti indicati nel successivo art. 21.
   5.  I  candidati  esterni, in possesso di licenza di scuola media,
sostengono  le  prove  d'esame  sui  programmi integrali delle classi
precedenti  quella  alla  quale aspirano. I candidati in possesso del
diploma  di  maturita',  di  abilitazione  di  scuola magistrale o di
qualifica  professionale,  ovvero  di  idoneita'  o promozione ad una
classe  precedente  l'ultima  o ammissione alla frequenza alla classe
terminale   sostengono   le   prove   di  esame  (scritte,  grafiche,
scrittografiche,   orali  e  pratiche)  sui  programmi  delle  classi
precedenti  quella  alla quale aspirano, limitatamente alle materie o
parti   di  materie  non  comprese  nei  programmi  della  scuola  di
provenienza.
   6.  All'inizio  della  sessione, ciascuna commissione esaminatrice
provvede  alla  revisione  dei programmi presentati dai candidati; la
sufficienza  di  tali  programmi  e'  condizione  indispensabile  per
l'ammissione agli esami.
   7.  Non  sono  ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
   8.  Possono  partecipare  agli esami di idoneita' anche gli alunni
che  intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo
n.  297,  esami di idoneita' per la classe immediatamente superiore a
quella  successiva  alla  classe da essi frequentata, purche' abbiano
ottenuto  da  questa  la promozione per effetto di scrutinio finale e
subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
   9.  Le  prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario
sono nulle e devono essere ripetute.