Art. 20
 Esami di idoneita' negli istituti tecnici aeronautici e commerciali

   1.  In  relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, e'
consentito  sostenere  esami  di  idoneita' ed integrativi anche alle
classi  IV  e  V  di  Istituto  tecnico  aeronautico  o  con  sezione
aeronautica.  Le  relative  prove  - scritte, orali e pratiche - come
definite  dalla  presente  ordinanza,  sono  tese, in particolare, ad
accertare  il  possesso,  da  parte  del  candidato, delle specifiche
conoscenze,  competenze  e  capacita'  necessarie per la prosecuzione
degli studi nel particolare percorso formativo.
   2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal
Capo   dell'Istituto   che,  in  caso  di  superamento  dell'esame  e
successiva  iscrizione  e frequenza, non potranno essere ammessi alle
attivita'  di  volo  salvo  che  non comprovino il possesso di idonei
crediti formativi inerenti dette attivita', la cui valutazione, a tal
fine,   e'   rimessa  alla  commissione  d'esame.  La  certificazione
rilasciata   dovra'   recare  espressa  menzione  di  tale  eventuale
limitazione.  L'ammissione  alle  attivita'  di volo resta, comunque,
subordinata  all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art.
2 del menzionato decreto ministeriale.
   3.  Gli  esami  di  idoneita'  alle  classi  di  istituto  tecnico
commerciale,  escluse  quelle  dell'indirizzo  programmatori, vertono
unicamente   sui   programmi   dell'indirizzo  di  nuovo  ordinamento
giuridico-economico-aziendale.  I candidati in possesso di promozione
o  idoneita'  relative  agli  indirizzi  del  precedente  ordinamento
"amministrativo",    "mercantile",   "commercio   con   l'estero"   e
"amministrazione  industriale"  non  sostengono esami integrativi per
l'accesso  al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando
il  principio  dell'autonomia  loro  propria,  definiscono e adottano
criteri  e  modalita'  degli  interventi  di  sostegno, eventualmente
integrati  da  attivita'  di autoformazione, da realizzare, nel corso
dell'anno  scolastico  successivo,  per un efficace inserimento nelle
classi di tali studenti secondo un piano di fattibilita' adottato dal
consiglio d'istituto.
   4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneita', dei candidati
in  possesso  di  promozione  od  idoneita'  relativa ad indirizzo di
precedente   ordinamento,  nonche'  nella  valutazione  finale  degli
alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo
ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che
i  predetti  hanno  dovuto  adeguare  la  loro  preparazione ai nuovi
programmi.