Art. 20 Esami di idoneita' negli istituti tecnici aeronautici e commerciali 1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, e' consentito sostenere esami di idoneita' ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacita' necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo. 2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attivita' di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attivita', la cui valutazione, a tal fine, e' rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovra' recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attivita' di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale. 3. Gli esami di idoneita' alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneita' relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalita' degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attivita' di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilita' adottato dal consiglio d'istituto. 4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneita', dei candidati in possesso di promozione od idoneita' relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonche' nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi.