Art. 21
           Esami di idoneita' negli istituti professionali

   1.  I  candidati  esterni,  ivi compresi i candidati ventitreenni,
devono  documentare  di avere espletato attivita' di lavoro o di aver
frequentato  un  corso  di  formazione  professionale nell'ambito dei
corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con
quelle  previste  dall'ordinamento  del  corso di qualifica, al quale
chiedono di accedere tramite l'esame di idoneita'.
   2.  Per l'ammissione agli esami di idoneita' a classi intermedie e
terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli
interessati,  oltre ai requisiti del possesso della licenza media con
l'intervallo  d'obbligo  ovvero  il  compimento  del 18o anno di eta'
entro  la  data  di  inizio  degli esami, devono documentare di avere
acquisito  esperienze  lavorative nel settore attinente alla relativa
arte  ausiliaria. Tale attivita', sia che di tipo subordinato, che di
altra  natura,  deve  essere tale che possa considerarsi sostitutiva,
per  durata  e  contenuti,  della  formazione  pratica che gli alunni
interni  ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso
di  studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri, delle
discipline  interessate. La documentazione dell'attivita' lavorativa,
se  subordinata,  deve  risultare  da  certificazioni  rilasciate  da
officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma
di  arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del
datore  di  lavoro  allegato  alla  presente ordinanza e, se di altra
natura,  da  certificazione  idonea  a  comprovare  i requisiti prima
indicati dell'attivita' lavorativa.
   3.   Agli   esami  di  idoneita'  alla  quinta  classe  dei  corsi
post-qualifica  sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma
di  qualifica  richiesto  per  l'iscrizione  al  corso post-qualifica
prescelto,  conseguito  da  un  numero di anni almeno uguale a quello
necessario  per  accedere,  per  normale frequenza, alla classe cui i
candidati  aspirano.  I  candidati  che  abbiano compiuto, nel giorno
precedente  quello  di inizio delle prove scritte, il 18 anno di eta'
sono  dispensati  dall'obbligo  dell'intervallo,  fermo  restando  il
requisito  del  possesso  del  diploma  di  qualifica  richiesto  per
l'iscrizione  al  corso  post-qualifica  prescelto.  Detti candidati,
devono,  altresi',  documentare  di avere svolto attivita' lavorativa
coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di
aver  frequentato  un corso di formazione regionale coerente con tale
area.  L'attivita'  di  formazione  o  lavorativa  e'  riferita  allo
specifico   indirizzo   dell'istituto;  in  particolare,  l'attivita'
lavorativa   deve  consistere  in  una  attivita'  caratterizzata  da
contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere
sostenuti  esclusivamente  negli  istituti presso i quali siano stati
istituiti  corsi  post-qualifica  dello  stesso  tipo  prescelto  dal
candidato.  Si prescinde dal requisito dell'attivita' di formazione o
lavorativa  per  i  candidati  agli esami nei corsi post-qualifica ad
esaurimento.
   4.  La  valutazione  della rispondenza dell'attivita' di lavoro ai
requisiti  indicati,  ai  fini  dell'ammissione  agli esami di cui ai
precedenti  commi, e' rimessa alla responsabilita' della commissione,
che  deve  pronunciarsi  almeno  dieci giorni prima dell'inizio delle
prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presenta ordinanza.
   5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni    e'    ammessa    l'autocertificazione,    mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello
allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.