Art. 21 Esami di idoneita' negli istituti professionali 1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attivita' di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneita'. 2. Per l'ammissione agli esami di idoneita' a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18o anno di eta' entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attivita', sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri, delle discipline interessate. La documentazione dell'attivita' lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attivita' lavorativa. 3. Agli esami di idoneita' alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di eta' sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresi', documentare di avere svolto attivita' lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attivita' di formazione o lavorativa e' riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attivita' lavorativa deve consistere in una attivita' caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attivita' di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. 4. La valutazione della rispondenza dell'attivita' di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, e' rimessa alla responsabilita' della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presenta ordinanza. 5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.