Art. 23
            Esami di idoneita'. Commissioni giudicatrici

   1.  Le  commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art.
198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
   2.  Qualora della commissione degli esami di idoneita' alla classe
terminale  nelle  scuole  di  istruzione secondaria superiore e degli
esami  di  qualifica  debba far parte un docente gia' designato quale
commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di
svolgimento degli esami di idoneita' non siano compatibili con quelli
di   effettuazione  degli  esami  di  Stato,  si  provvede  alla  sua
sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe
   terminale della medesima scuola o istituto;
b) con  altro  docente  della stessa materia in servizio in una delle
   classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a
   quella terminale;
c) con   altro  docente  della  stessa  materia  in  servizio  presso
   qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con  altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in
   possesso  di  abilitazione valida per l'insegnamento della materia
   per la quale si rende necessaria la sostituzione.

   3.  Qualora  non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di
cui  alle  lettere  a), b), c) e d) del precedente comma, i dirigenti
scolastici  per  il  periodo strettamente necessario allo svolgimento
delle  prove  di  esami,  si  avvalgono  del  personale  supplente in
possesso  di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per
la quale si rende necessaria la sostituzione.