Art. 24 Esami integrativi 1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneita' a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalita' di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneita' alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneita' possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui da' accesso il titolo di studio posseduto. 3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. 4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, e' limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attivita' lavorativa. 5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza. 6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.