Art. 24
                          Esami integrativi

   1.  Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale
o di esami di idoneita' a classi di istituti di istruzione secondaria
superiore  possono  sostenere, in un'apposita sessione speciale e con
le  modalita'  di  cui  ai precedenti articoli, esami integrativi per
classi  corrispondenti  di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo
su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di
studio  di  provenienza.  Detta  sessione  deve  avere  termine prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
   2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneita'
alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine,
tipo   o   indirizzo,   esami   integrativi   soltanto   per   classe
corrispondente  a quella frequentata con esito negativo; analogamente
i  candidati  esterni  che  non  hanno conseguito l'idoneita' possono
sostenere  gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a
quella cui da' accesso il titolo di studio posseduto.
   3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  323/1999,  gli  alunni  promossi  al  termine del primo anno, che
chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di
studi,  non  sostengono  le prove integrative di cui all'art. 192 del
decreto  legislativo  n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene
previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli
eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi
da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
   4.  L'ammissione  agli  esami  integrativi previsti dai precedenti
commi  primo  e  secondo,  per  la  frequenza  di  classi di istituto
professionale,  e'  limitata  ai  corsi  di qualifica e prescinde dal
requisito dell'attivita' lavorativa.
   5.  Gli  alunni  dei  licei artistici e degli istituti d'arte, che
intendano   passare   da  una  sezione  all'altra,  sostengono  prove
integrative  su materie o parti di materie non comprese nei programmi
della sezione di provenienza.
   6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione
a  una  classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire
gli  studi  in  altro  corso di qualifica, previ esami integrativi su
materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.