Art. 26 Esami di qualifica professionale. Commissioni. 1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi. 2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purche' di materie oggetto d'esame, nonche' da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attivita' dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo. 3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione e' presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima. 4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalita' suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni. 5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresi', in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneita' ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse. 6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attivita' dell'istituto, con l'avvertenza che l'esperto puo' essere nominato anche per piu' di una commissione. 7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.