Art. 26
           Esami di qualifica professionale. Commissioni.

   1.  Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico
dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
   2.  Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per
ogni  classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti
e  dagli  insegnanti  tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe
del corso di studi, purche' di materie oggetto d'esame, nonche' da un
esperto  delle  categorie  economiche  e  produttive  interessate  al
settore     di     attivita'     dell'istituto    non    appartenenti
all'Amministrazione   dello   Stato.  Gli  esperti  sono  considerati
commissari a pieno titolo.
   3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione
e'  presieduta  da  un  docente  designato dal dirigente scolastico e
facente parte della commissione medesima.
   4.  Ove  esistano  scuole  coordinate  presso  le quali funzionino
classi  terminali,  le  commissioni di esame devono essere costituite
presso  ciascuna  scuola  secondo  le  modalita'  suesposte, restando
inteso  che  i  temi  delle prove scritte, grafiche o pratiche devono
essere  i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il
dirigente  scolastico  deve  curare,  in  tempo  utile, la preventiva
convocazione,  presso  la  sede  centrale, dei componenti di tutte le
commissioni.
   5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate
fa  parte  anche  il  direttore delle scuole medesime che, in caso di
impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle
scuole coordinate presiede, altresi', in caso di impedimento del capo
di  istituto,  le  commissioni di esami di idoneita' ed i consigli di
classe  per  la  valutazione  periodica  o finale degli allievi delle
scuole coordinate stesse.
   6.  Alla  nomina  dell'esperto  provvede  il dirigente scolastico,
sentiti  gli  organismi  professionali  e  tecnico-economici  locali,
quali,  ad  esempio,  l'unione provinciale dei commercianti, l'unione
provinciale   degli   industriali,   gli   ordini  professionali,  la
capitaneria  di  porto,  ecc.,  a  seconda  del  settore di attivita'
dell'istituto,  con  l'avvertenza  che l'esperto puo' essere nominato
anche per piu' di una commissione.
   7.  Non  possono  essere  nominati come esperti coloro che abbiano
prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso
lo  stesso  istituto,  o  che  siano  membri del consiglio d'istituto
dell'istituto medesimo.