Art. 27 Esami di qualifica professionale. 1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti. A - Prove strutturate e scrutinio. 2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singola discipline. Per l'educazione fisica puo' essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove. 3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico puo' subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto. 4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione. 5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attivita' svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attivita' didattica sulla base di accordi nazionali o locali, e' ugualmente oggetto di valutazione. E' altresi' oggetto di valutazione l'attivita' di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari. 6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 7. Tale giudizio e' deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non piu' di due insufficienze. B - Prove d'esame. 1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilita' richieste. 2. La prima prova e' diretta a verificare le capacita' relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilita' linguistico-espressive e delle capacita' di comprensione e valutazione. 3. La seconda prova e' finalizzata ad accertare le competenze e abilita' professionali. Al candidato sara' richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presentera' come un problema aperto e che gli consentira' di dimostrare abilita' di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilita' di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene piu' opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo. 4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali. 5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di: a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto; b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. 7. Poiche' lo svolgimento del colloquio e' solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti puo' essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilita', in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio. 8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che puo' modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. 9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento. 10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove: 11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacita' relazionale e di abilita' professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonche' prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, e' determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacita' relazionale e di abilita' professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti. C. Certificazioni 1. Su richiesta del candidato puo' essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline. 2. L'attivita' svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma. 3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.