Art. 27
                  Esami di qualifica professionale.

   1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
   A - Prove strutturate e scrutinio.
   2.  Nel  periodo  precedente  il termine delle lezioni, i docenti,
sulla  base  delle  scelte  operate  in  precedenza  dal Consiglio di
classe,  sottopongono  gli  alunni a una serie di prove strutturate o
semistrutturate   al   fine  di  verificare  il  conseguimento  degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.
Tali  prove  possono  essere  pluridisciplinari  o riferite a singola
discipline.  Per  l'educazione  fisica puo' essere prevista una prova
pratica.  Nei  corsi  di  istruzione  per adulti non si fa luogo allo
svolgimento di tali prove.
   3.  Nel  periodo  indicato,  in  relazione all'impegno dei docenti
nelle  classi interessate agli esami, l'orario scolastico puo' subire
modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
   4.  Lo  scrutinio,  alla  luce delle considerazioni espresse nella
premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
   5.   Il   Consiglio  di  classe  tiene  conto  degli  elementi  di
valutazione  derivanti  dal  curriculum  e  dalle prove strutturate o
semistrutturate,  al  fine  di  determinare  il livello di formazione
generale  raggiunto  e  il  grado di preparazione del candidato nelle
singole  materie  di  studio. L'attivita' svolta presso aziende dagli
alunni,  che  per  le  sue  caratteristiche  deve  configurarsi  come
attivita'  didattica  sulla  base  di  accordi nazionali o locali, e'
ugualmente oggetto di valutazione. E' altresi' oggetto di valutazione
l'attivita'  di  stage  in azienda e di formazione effettuata durante
l'anno  scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito
di programmi comunitari.
   6.  Lo  scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto,
espresso  in  decimi,  per  ciascuna materia, sulla base del profitto
conseguito  durante  l'anno  scolastico  e  nelle prove strutturate e
semistrutturate,  e con un voto di ammissione, espresso in centesimi,
accompagnato  da  un  giudizio  sintetico che motivi l'ammissione del
candidato alla seconda fase della valutazione.
   7. Tale giudizio e' deliberato dal Consiglio di classe, verificata
la  sufficienza  in  tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato,
constatata la presenza di non piu' di due insufficienze.

   B - Prove d'esame.

   1.   L'esame  di  qualifica  costituisce  la  seconda  fase  della
valutazione   finale  e  tende  a  misurare,  attraverso  due  prove,
l'acquisizione delle abilita' richieste.
   2. La prima prova e' diretta a verificare le capacita' relazionali
del    candidato,    attraverso    l'accertamento    delle   abilita'
linguistico-espressive   e   delle   capacita'   di   comprensione  e
valutazione.
   3.  La  seconda  prova e' finalizzata ad accertare le competenze e
abilita'  professionali. Al candidato sara' richiesta la soluzione di
un  "caso  pratico"  che si presentera' come un problema aperto e che
gli   consentira'  di  dimostrare  abilita'  di  decisione,  di  tipo
progettuale   o  di  scelta  di  soluzione  modulare  e  abilita'  di
realizzazione  pratica.  In  tale  prova possono essere comprese solo
discipline  che  la Commissione ritiene piu' opportune, sia dell'area
comune che dell'area di indirizzo.
   4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.
   5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.
   6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione
anche su richiesta dei candidati al fine di:
   a   -   elevare   la   valutazione  dei  candidati  che  si  siano
particolarmente distinti per impegno e profitto;
   b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame
siano  risultate,  nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi
dal curriculum scolastico.
   7.  Poiche'  lo  svolgimento  del  colloquio e' solo eventuale, la
suddivisione  del  punteggio  massimo  di  dieci  punti  puo'  essere
determinata  preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra
le  due prove di verifica delle abilita', in quanto, ove una quota di
tale  punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo
svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
   8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere
integrate  dalla  prova orale, la Commissione esaminatrice formula un
giudizio  globale  e  assegna,  un voto unico che puo' modificare, in
senso   positivo   o   negativo,   nell'ambito   dei  dieci  punti  a
disposizione,  il  voto  di  ammissione,  determinando in tal modo la
valutazione finale dell'esame di qualifica.
   9.  L'alunno  risulta  qualificato  quando  riporta  un  punteggio
complessivo di sessanta punti per cento.
   10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove:
   11.  I  candidati  esterni,  in  possesso  dei requisiti di cui al
successivo  art.  28,  che  non  sono  tenuti  a  svolgere  le  prove
strutturate  o  semistrutturate, sostengono le due prove di capacita'
relazionale  e  di abilita' professionale, le prove orali su tutte le
materie  dell'ultimo  anno,  nonche'  prove scritte, orali, pratiche,
come  previsto  dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in
relazione  al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in
centesimi,  e' determinato dai risultati riportati nelle due prove di
capacita'   relazionale   e  di  abilita'  professionale,  da  quelli
conseguiti  sulle  prove  concernenti  le  materie dell'ultimo anno e
sulle prove degli anni precedenti.

   C. Certificazioni

   1.   Su   richiesta   del  candidato  puo'  essere  rilasciato  un
certificato  con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole
discipline.
   2. L'attivita' svolta presso aziende viene riportata nell'apposito
spazio previsto sul retro del diploma.
   3.  Nei  diplomi  di qualifica, da rilasciare agli interessati che
abbiano   provveduto   al   pagamento   della   relativa   tassa,  la
denominazione  della  qualifica  professionale  deve  corrispondere a
quella prevista dai vigenti programmi.