Art. 28
   Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i
                          candidati esterni

   1.  Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni
purche' abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di
anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente
di  aver  espletato  in  maniera  significativa  attivita'  di lavoro
corrispondente  alla  qualifica  o  di aver frequentato per la stessa
durata  un corso attinente alla qualifica di formazione professionale
autorizzato  dalle  Regioni.  L'attivita' lavorativa documentata deve
essere   tale  che  possa  considerarsi  sostitutiva,  per  durata  e
contenuto,  della  formazione pratica che gli alunni interni ricevono
attraverso  le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto
conto  anche  degli  obiettivi  didattici delle specifiche discipline
interessate.
   L'attivita'  lavorativa  coerente con la qualifica deve risultare,
se  subordinata,  da  una  dichiarazione del datore di lavoro redatta
secondo  lo  schema  allegato alla presente ordinanza. Per comprovare
l'attivita'  lavorativa  svolte  presso  pubbliche amministrazioni e'
ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai
sensi  del  D.P.R.  n.  403/98. L'ammissione dei candidati privatisti
agli  esami  di qualifica per ottici ed odontotecnici e' regolata dal
successivo comma 5.
   2.  Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni
che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo anno di eta' entro il giorno
precedente  la  data  di effettuazione delle prove scritte e siano in
possesso  del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito
da  almeno  un  anno,  fermo  restando  il requisito delle esperienze
lavorative  o  di formazione professionale in corsi autorizzati dalla
Regione.
   3.  I  candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno
solare  il  ventitreesimo  anno  di eta' sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo  e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore,
fermi  restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di
formazione previsto dal precedente comma 1.
   4.  Sono,  altresi',  ammessi,  in qualita' di esterni, coloro che
abbiano  frequentato,  almeno  per un numero di anni pari al corso di
qualifica  professionale  per il quale intendono sostenere gli esami,
lo  stesso  corso  di  qualifica  con  esito  negativo  o un corso di
qualifica  del  medesimo  settore  o  un  istituto tecnico di analogo
indirizzo.
   5.  Agli  esami  di  qualifica  triennale dei corsi di ottico e di
odontotecnico  possono essere ammessi candidati privatisti forniti di
licenza   di  scuola  media,  purche'  documentino  di  aver  svolto,
attivita'   lavorativa  nel  settore  attinente  alla  relativa  arte
ausiliaria.  Tale  attivita', sia se subordinata che di altra natura,
deve  essere  tale  che  possa considerarsi sostitutiva, per durata e
contenuti,  della  formazione pratica che gli alunni interni ricevono
attraverso  le  esercitazioni  svolte  durante il corso di studio. In
alternativa   i   candidati  privatisti  devono  dimostrare  di  aver
frequentato  un  corso  di formazione professionale autorizzato dalla
regione   attinente   alla   specializzazione   da   conseguire.   La
documentazione   dell'attivita'   lavorativa,  se  subordinata,  deve
risultare   da   certificazioni   rilasciate  da  officine  o  negozi
autorizzati   gestiti   da  personale  fornito  di  diploma  di  arte
ausiliaria  sanitaria,  secondo lo schema di dichiarazione del datore
di  lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da
certificazione   idonea   a  comprovare  i  requisiti  dell'attivita'
lavorativa indicata.
   6.  Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere
state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale
sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.
   7.  Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto
a  cambiare  sede,  nella  nuova domanda deve fare menzione di quella
precedentemente  presentata,  a  pena di nullita' delle prove. Non e'
comunque  consentito  accogliere  domande  di  trasferimento ad altro
istituto della medesima sede.
   8.  La responsabilita' della valutazione dell'attivita' di lavoro,
ai  fini  dell'ammissione  agli  esami,  e'  rimessa alla commissione
d'esame  che  deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano
inizio  le  prove.  9. La commissione d'esame provvede alla revisione
dei  programmi  presentati  dai candidati; la positiva valutazione di
tali  programmi  e'  condizione  indispensabile per l'ammissione agli
esami.
   10.  I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami
di  qualifica  esclusivamente  presso  gli  istituti professionali di
Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto e' previsto dall'art. 362,
comma  3,  del  D.Lvo  16.4.1994,  n.  267,  per le scuole legalmente
riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.