Art. 28 Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni 1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purche' abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attivita' di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attivita' lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attivita' lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l'attivita' lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici e' regolata dal successivo comma 5. 2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di eta' sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1. 4. Sono, altresi', ammessi, in qualita' di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo. 5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purche' documentino di aver svolto, attivita' lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attivita', sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attivita' lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attivita' lavorativa indicata. 6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto. 7. Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullita' delle prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 8. La responsabilita' della valutazione dell'attivita' di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, e' rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi e' condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto e' previsto dall'art. 362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.