Art. 29 Valutazione nei corsi post-qualifica 1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori. 2. Bienni terminali integrati. Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalita' acquisita e' di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi. 3. Corsi surrogatori. a) Soggetti preposti alla valutazione. Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione e' operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo. b) Modalita' della valutazione - Attestazione. Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non puo' non assumere connotazioni particolari, data la specificita' di tale area, in cui la formazione e' diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attivita' professionale e all'apprendimento di capacita' operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo. Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilita' operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione. In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilita', attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilita' acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno. La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, e' autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto. Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarita' dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non e' possibile, al termine del quarto anno la riprovazione. Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiche' nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non puo' costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma. In tale caso il giovane puo' frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza. L'area di professionalizzazione e' oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo. c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area puo' essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.