Art. 29
                Valutazione nei corsi post-qualifica

   1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi
post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite
ai  corsi  realizzati  in  convenzione  con  le  regioni  e  ai corsi
surrogatori.
   2. Bienni terminali integrati.
   Nei  corsi  post-qualifica  attuati  secondo l'ipotesi del biennio
integrato,  posto  che  la  valutazione della terza area, al fine del
rilascio   della   certificazione   attestante   la  professionalita'
acquisita e' di competenza delle regioni in base alle norme e secondo
i  criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende
atto  di  tale  valutazione  in  sede di scrutini, al fine di aver un
quadro  completo  della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in
cui   la  regione  non  abbia  provveduto  alla  valutazione  di  sua
competenza   prima   degli  scrutini,  la  valutazione  dell'area  in
questione   avviene  secondo  le  indicazioni  fornite  per  i  corsi
surrogatori nei successivi commi.
   3. Corsi surrogatori.

a) Soggetti preposti alla valutazione.

   Posto   che   gli  interventi  formativi  nella  terza  area  sono
effettuati  facendo  ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla
scuola,  la  relativa  valutazione  e'  operata  di  concerto tra gli
esperti  esterni,  il  preside  o  un suo rappresentante e un docente
della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.

b) Modalita' della valutazione - Attestazione.

   Per  l'area  di professionalizzazione, la valutazione che, come in
qualunque  processo  formativo,  deve  essere  espressa, non puo' non
assumere connotazioni particolari, data la specificita' di tale area,
in  cui  la  formazione  e'  diretta all'acquisizione di attitudini e
atteggiamenti  orientati all'inserimento nei vari ambiti di attivita'
professionale  e  all'apprendimento  di  capacita' operative riferite
allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
   Pertanto,  la  valutazione  nella  terza  area  deve essere intesa
essenzialmente  come  constatazione delle suddette abilita' operative
e/o  delle  attitudini  dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere
possibile   un  valido  inserimento  dell'allievo  stesso  nel  ruolo
lavorativo  attinente  alla  specializzazione  seguita  o  successivi
interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
   In  sede  di  scrutini  intermedi  la  valutazione consiste in una
verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento
al   grado   di   apprendimento,   alle  abilita',  attitudini  e  al
comportamento  dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto
e  del  quinto  anno,  la  valutazione  si  esprime  in  un  giudizio
complessivo  che  tiene  conto  ugualmente del grado di apprendimento
della  abilita'  acquisite,  del  comportamento, delle attitudini con
riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
   La  valutazione  relativa  all'area  di  professionalizzazione  ha
rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area,
e' autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si
esprime  in  un  voto.  Nel  caso di valutazione negativa sulla terza
area,  considerata  la  peculiarita'  dell'intervento  formativo e il
fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non e'
possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
   Il  giudizio  sulla  terza area alla conclusione del biennio viene
considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione
del credito scolastico.
   Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di
esito  negativo  all'esame  di  Stato,  poiche'  nell'anno successivo
potrebbe  essere  modificato  il  tipo di specializzazione e non puo'
costringersi   l'alunno   a   seguire  un  corso  diverso  da  quello
precedentemente  seguito,  il  giudizio  favorevole viene considerato
come  un  credito  formativo  utilizzabile  dopo il conseguimento del
diploma.
   In  tale  caso  il  giovane  puo'  frequentare, a sua richiesta, i
moduli  della  terza  area,  senza  aver  titolo  a ulteriori crediti
formativi legati a tale frequenza.
   L'area   di   professionalizzazione   e'   oggetto   di   apposita
attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
   c)  Al  fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo
della  terza  area  puo'  essere fatto svolgere, contemporaneamente o
prima  degli  esami  di Stato, una prova di esame con una commissione
composta  dal  consiglio  di  classe,  dagli  esperti  esterni  e dai
rappresentanti delle categorie produttive.