Art. 14 (R)
               Trasmissione del documento informatico

  1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato  e  pervenuto  al  destinatario,  se  trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
  2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di
un  documento  informatico,  redatto in conformita' alle disposizioni
del  presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
  3.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica,
con  modalita'  che  assicurino  l'avvenuta  consegna,  equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.