Art. 16 (R)
                   Riservatezza dei dati personali
                  contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli  articoli  22  e  24  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, i
certificati   ed   i   documenti   trasmessi   ad   altre   pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati,  fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento
e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisite.
  2.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  nascita  il  certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
  3.  Ai  fini  statistici,  i  direttori  sanitari inviano copia del
certificato  di assistenza al parto, privo di elementi identificativi
diretti  delle  persone interessate, ai competenti enti ed uffici del
Sistema   statistico  nazionale,  secondo  modalita'  preventivamente
concordate.  L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero
della  sanita'  e  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei
dati  statistici  di  base  relativi  agli  eventi  di  nascita e per
l'acquisizione  dei  dati relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai  nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
 
          Nota all'art. 16:

             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 della legge
          31  dicembre  1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
             "Art. 22 (Dati sensibili) - 1. I dati personali idonei a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
             1-bis.  Il  comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli  7  e  8  della  Costituzione, nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.
             Queste  ultime determinano idonee garanzie relativamente
          ai trattamenti effettuati.
             2.  Il  Garante  comunica  la  decisione  adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
             3.  Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
             3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma
          3,  la  finalita'  di  rilevante interesse pubblico, ma non
          sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
          i  soggetti  pubblici,  in  applicazione di quanto previsto
          dalla   presente   legge   e  dai  decreti  legislativi  di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
             4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
          e  la  vita  sessuale possono essere oggetto di trattamento
          previa  autorizzazione  del Garante, qualora il trattamento
          sia    necessario   ai   fini   dello   svolgimento   delle
          investigazioni di cui all'art. 38 deve norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  e  successive modificazioni, o, comunque, per far
          valere  o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
          pari  a  quello  dell'interessato,  sempre che i dati siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente  necessario  al loro perseguimento. Il Garante
          prescrive  le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
          promuove   la  sottoscrizione  di  un  apposito  codice  di
          deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
          all'art.  31,  comma  1,  lettera  h).  Resta  fermo quanto
          previsto dall'art. 43, comma 2;

             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 24 della legge
          31  dicembre  1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
             "Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.
          686 del codice di procedura penale). - 1. Il trattamento di
          dati  personali  idonei  a  rivelare  provvedimenti  di cui
          all'art.  686,  commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
          di  procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da
          espressa  disposizione di legge o provvedimento del Garante
          che   specifichino  le  rilevanti  finalita'  di  interesse
          pubblico  del  trattamento,  i  tipi  di dati trattati e le
          precise operazioni autorizzate".