Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del
nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto
in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle
entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2,
comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine
dell'esercizio, e le relative variazioni, nonche' il totale
complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine
dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei
progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei
contratti d'opera, l'entita' complessiva della spesa e la sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, e' predisposto dal direttore entro il 15
marzo ed e' sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei
revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che
illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso,
corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, e'
sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di
istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformita' dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti,
e' trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale,
corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni e delibere, nonche' di una dettagliata e motivata
relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne
da' comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta
per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.