Art. 18 
                         (Conto consuntivo) 
 
   1. Il conto consuntivo si compone  del  conto  finanziario  e  del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati: 
   a) l'elenco dei residui attivi e passivi,  con  l'indicazione  del
nome del debitore o del creditore, della causale del  credito  o  del
debito e del loro ammontare; 
   b) la situazione amministrativa che dimostri: il  fondo  di  cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle  pagate,  tanto
in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di  cassa  alla
chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione; 
   c) il prospetto delle spese per il personale  e  per  i  contratti
d'opera; 
   d) il rendiconto dei singoli progetti; 
   e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale; 
   f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso. 
   2. Il  conto  finanziario,  in  relazione  all'aggregazione  delle
entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo  2,
comma 3, comprende: le entrate  di  competenza  dell'anno  accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare. 
   3. Il conto del patrimonio indica la  consistenza  degli  elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   ed   al    termine
dell'esercizio,  e  le  relative  variazioni,   nonche'   il   totale
complessivo  dei  crediti  e  dei   debiti   risultanti   alla   fine
dell'esercizio. 
   4. Il prospetto delle spese per il personale  e  per  i  contratti
d'opera, conseguenti  allo  svolgimento  ed  alla  realizzazione  dei
progetti, evidenzia la  consistenza  numerica  del  personale  e  dei
contratti  d'opera,  l'entita'  complessiva  della  spesa  e  la  sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti  ed  ai
corrispettivi dovuti. 
   5. Il conto consuntivo, e' predisposto dal direttore entro  il  15
marzo ed e' sottoposto  dal  dirigente  all'esame  del  Collegio  dei
revisori dei conti,  unitamente  ad  una  dettagliata  relazione  che
illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica  e  i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi  programmati.  Esso,
corredato della relazione del collegio dei  revisori  dei  conti,  e'
sottoposto, entro il 30 aprile,  all'approvazione  del  Consiglio  di
istituto. 
   6. Il conto consuntivo approvato  dal  Consiglio  di  istituto  in
difformita' dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei  conti,
e' trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio  scolastico  regionale,
corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con  relative
variazioni  e  delibere,  nonche'  di  una  dettagliata  e   motivata
relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 
   7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il  dirigente  ne
da' comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e  al  dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad  acta
per il relativo adempimento. 
   8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della  delibera
di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica. 
   9. Tale conto  e'  affisso  all'albo  dell'istituzione  scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito,  ove  possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.