Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative
necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attivita' amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le
connesse responsabilita' dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate
sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e
dall'Ufficio scolastico regionale.