Art. 16.
                          (Semplificazioni)
   1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione,  ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza
degli  obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47. L'iscrizione e' condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
 
          Note all'art. 16:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero
          5),  della  legge  n.  249/1997  si veda la precedente nota
          all'art. 2.
              -  Per  il  testo dell'art. 5 della legge n. 47/1948 si
          veda la precedente nota all'art. 1.