Art. 9 
               (Modificazione e abrogazione di norme) 
 
   1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base  alle
norme  del  presente  decreto  legislativo  e  tenuto   conto   delle
attribuzioni del Comandante  generale  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959,  n.  189,  e  successive
modificazioni, le modalita' di  esecuzione  del  servizio  nonche'  i
compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto
attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela  dell'ordine
e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i  regolamenti  sono
adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno  e
della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei  citati
regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643,  e
3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il  regolamento
di servizio e il regolamento organico del Corpo. 
   2. Al fine di adeguare la struttura  logistica,  amministrativa  e
contabile del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  di  supporto  alla
struttura operativa, e  la  relativa  disciplina,  ai  contenuti  dei
decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo  2000,
n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi
3 e 4, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  il  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  emana  apposito  regolamento,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  A
decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento  e'  abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1986,  n.  189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo. 
   3. I regolamenti di cui ai commi  1  e  2  sono  adottati  sentito
l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e
i regolamenti vigenti. 
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 19 marzo 2001 
 
 
CIAMPI 
 
                          AMATO, Presidente del Consiglio 
                                     dei Ministri 
 
                          DEL TURCO, Ministro delle finanze 
 
                          VISCO, Ministro del tesoro, del 
                                     bilancio e della programmazione 
                                     economica 
 
                          BASSANINI, Ministro per la 
                                     funzione pubblica 
 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
 
          Note all'articolo 9:

             L'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto l988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
             "17.  Regolamenti.  3.  Con decreto ministeriale possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
          prima della loro emanazione.".
             La  legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
          Corpo della Guardia di finanza.".
             Il  regio  decreto  6  novembre  1930,  n.  1643,  reca:
          "Approvazione  del  nuovo  regolamento  di  servizio per la
          regia Guardia di finanza.".
             Il   regio   decreto  3  gennaio  1926,  n.  126,  reca:
          "Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia
          di finanza.".
             L'articolo  4,  della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega
          al   Governo   in   materia   di   riordino  dell'Arma  dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia di coordinamento delle Forze di polizia.), reca:
             "4.  Delega  al  Governo per il riordino del Corpo della
          Guardia  di  finanza. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          Guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'articolo  1  della  legge  23  aprile  1959,  n. 189, dei
          compiti  del  Corpo in relazione al riordino della pubblica
          amministrazione.
             2.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

          a) previsione  dell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
             economica  e  finanziaria  a  tutela  del bilancio dello
             Stato e dell'Unione europea;
          b) armonizzazione  della  nuova disciplina ai contenuti del
             decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
          c) adeguamento   dei   ruoli  e  delle  relative  dotazioni
             organiche  alle esigenze funzionali e tecnicologistiche,
             nonche'  alle  necessita'  operative  connesse  al nuovo
             ordinamento   tributario   ed   ai   compiti  di  natura
             economico-finanziaria   derivanti   dalla   appartenenza
             all'Unione  europea.  All'adeguamento  potra' procedersi
             mediante   riordino   dei   ruoli  normale,  speciale  e
             tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione,
             la  non  alimentazione  di  essi ovvero l'istituzione di
             nuovi   ruoli,   con  eventuale  rideterminazione  delle
             consistenze   organiche  del  restante  personale.  Tale
             revisione  potra'  riguardare  anche,  per  ciascuno dei
             ruoli   le  permanenze,  i  requisiti,  i  titoli  e  le
             modalita'  di  reclutamento  ed  avanzamento, nonche' le
             aliquote  di  valutazione  ed il numero delle promozioni
             annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale
             di  Generale  di corpo d'armata con consistenza organica
             adeguata  alle  funzioni  da  assolvere  ed all'armonico
             sviluppo  delle  carriere,  l'elevazione  a  65 anni del
             limite  di  eta'  per  i Generali di corpo d'armata e di
             divisione, equiparando correlativamente anche quello del
             Comandante   generale   in   carica,  nonche',  solo  se
             necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando
             i  limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
             verranno  assicurati  la sovraordinazione gerarchica del
             Comandante  generale  ed  il  mantenimento  dell'attuale
             posizione funzionale;
          d) aggiornamento  delle  disposizioni inerenti ad attivita'
             incompatibili  con  il  servizio, nonche' riordino della
             normativa    relativa   ai   provvedimenti   di   stato,
             realizzando  l'uniformita'  della disciplina di tutto il
             personale;
          e) revisione  delle  datazioni  dirigenziali,  al  fine  di
             adeguarne  la  disponibilita'  alle  effettive  esigenze
             operative  ed  al  nuovo  modello organizzativo previsto
             dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
             n. 449;
          f) riordino,   secondo  criteri  di  selettivita'  ed  alta
             qualificazione,  della disciplina del Corso superiore di
             polizia tributaria;
          g) previsione  di  disposizioni transitorie per il graduale
             passaggio  dalla vigente normativa a quella adottata con
             i decreti legislativi.

             3.  L'elevazione  a 65 anni del limite di eta' di cui al
          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             4.  Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
             5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'articolo 8.".
             L'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449   (Misure   per   la   stabilizzazione   della  finanza
          pubblica.), reca:
             "27.     Disposizioni     in     tema    di    personale
          dell'amministrazione  finanziaria  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri.  3. Con regolamento da emanare ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  entro dodici mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, e' determinata la struttura
          ordinativa   del   Corpo   della   Guardia  di  finanza  in
          sostituzione  di  quella  prevista  dagli articoli 2, 3 e 6
          della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,  con  contestuale
          abrogazione  delle citate norme e di ogni altra che risulti
          in  contrasto  con  la  nuova  disciplina, nei limiti degli
          ordinari  stanziamenti  di  bilancio  per  il  Corpo  e dei
          relativi   organici   complessivi,   con  l'osservanza  dei
          seguenti criteri:

          a) assicurare  economicita',  speditezza  e  rispondenza al
             pubblico  interesse  dell'azione amministrativa, tenendo
             conto   anche   del   livello   funzionale  delle  altre
             amministrazioni  pubbliche  presenti  nei diversi ambiti
             territoriali   nonche'   delle  esigenze  connesse  alla
             finanza locale;
          b) articolare  gli  uffici e reparti per funzioni omogenee,
             diversificando  tra  strutture con funzioni finali e con
             funzioni strumentali o di supporto;
          c) assicurare    a    livello   periferico   una   efficace
             ripartizione della funzione di comando e controllo;
          d) eliminare le duplicazioni funzionali;
          e) definire  i livelli generali di dipendenza dei Comandi e
             Reparti.".

             L'articolo 27, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449   (Misure   per   la   stabilizzazione   della  finanza
          pubblica.), reca:
             "27.     Disposizioni     in     tema    di    personale
          dell'amministrazione  finanziaria  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri.  4.  Agli  effetti  di  tutte  le
          disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al
          comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le
          denominazioni  dei  Comandi  e Reparti individuati e quelle
          previgenti.".
             L'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
             "17.  Regolamenti.  3.  Con decreto ministeriale possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
          prima della loro emanazione.".
             Il  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 20 marzo
          1986,  n.  189,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  di
          amministrazione per la Guardia di finanza."