Art. 10
                       (Disposizioni generali)

  1.  L'assegno  di  maternita' di cui all'articolo 66 della legge n.
448  del  1998  e' concesso alla madre, cittadina italiana residente,
nonche', per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
  2.  A  decorrere  dal  1  luglio  2000,  l'assegno di maternita' e'
concesso  alle  donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
di   carta   di  soggiorno  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:
    a)  per  ogni figlio nato in data non anteriore al 1 luglio 2000,
che  sia  regolarmente  soggiornante e residente nel territorio delle
Stato;  quando  la  richiesta  di assegno e' formulata da soggetto in
possesso  della  carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo  n.  286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o
non  risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresi'
essere  in  possesso  di  carta  di  soggiorno ai sensi dell'articolo
medesimo;
    b)  per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al
1 luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in
affidamento  preadottivo  o  in  adozione  senza affidamento ai sensi
della  legge  n.  184  del  1983,  con  esclusione  del  caso  di cui
all'articolo  44,  primo  comma,  lettera  b), della stessa legge. Il
beneficio  puo'  essere  concesso  se  il  minore  non ha superato al
momento    dell'affidamento   preadottivo   o   dell'adozione   senza
affidamento  i  sei  anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le
adozioni  internazionali,  la  maggiore  eta', ai sensi dell'articolo
39-quater,  primo  comma,  lettera  a), della citata legge n. 184 del
1983.
  3.  Per  gli  assegni  da  concedersi  ai  sensi  del  comma  2, la
richiedente  deve  essere  residente  nel  territorio  dello Stato al
momento  della  nascita  del  figlio a al momento dell'ingresso nella
propria  famiglia  anagrafica  di  un  minore ricevuto in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
  4.  L'assegno e' concesso alle condizioni previsto dall'articolo 66
della  legge  n.  448  del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il
minore  in  affidamento  preadottivo  o in adozione senza affidamento
deve  essere  regolarmente  soggiornante  e  residente nel territorio
dello Stato.
  5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo
non  possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario
a  causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti
dall'autorita'  competente,  all'ingresso  del  minore nella famiglia
anagrafica  della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e'
equiparato  l'inizio  della  coabitazione  del minore con il soggetto
affidatario;  in  detti  casi,  le  date  di  cui al presente Titolo,
relative  all'ingresso  del  minore nella famiglia anagrafica, devono
intendersi  riferite  al  momento di inizio della coabitazione, quale
risulta   dagli   atti   relativi   alla   procedura  di  affidamento
preadottivo.
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 10, comma 2, lettera a):
              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo  n.  286/1998,  si  veda nelle note all'art. 2,
          comma 1.
          Note all'art. 10, comma 2, lettera b):
              - Per  il testo dell'art. 44, primo comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
          3, lettera b).
              - Per il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge
          n.  903  del  1997, si veda nelle note all'art. 2, comma 3,
          lettera b).
              - Per   il  testo  dell'art.  39-quater,  primo  comma,
          lettera  a),  della  citata  legge n. 184 del 1983, si veda
          note all'art. 2, comma 3, lettera b).
          Nota all'art. 10, comma 4:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 11, comma 1, lettera a):
              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
          comma 1.