Art. 11
     (Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)

   1.  In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono
beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

a) il  padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
   cittadino  italiano  o  comunitario  o  in  possesso  di  carta di
   soggiorno  ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
   del  1998,  in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
   di  affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
   madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
   dello  Stato  al  momento  del  parto  e  che  il figlio sia stato
   riconosciuto  dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
   lui  e  sia  soggetto  alla  sua  potesta'  e  comunque non sia in
   affidamento  presso  terzi;  alle  suddette  condizioni  l'assegno
   spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
   nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
   comunitario   o  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  ai  sensi
   dell'articolo  9  del  decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
   sopraggiunga  separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
   della legge n. 184 del 1983, l'assegno e' concesso all'affidatario
   preadottivo  a  condizione  che  non  sia gia' stato concesso alla
   moglie  affidataria  preadottiva  e  che  il  richiedente abbia il
   minore  in  affidamento  presso la propria famiglia anagrafica; la
   presente    disposizione    si   applica   anche   nei   confronti
   dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante   non   coniugato,  residente,  cittadino  italiano  o
   comunitario   o  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  ai  sensi
   dell'articolo  9  del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
   di   adozione   pronunciata  solo  nei  suoi  confronti  ai  sensi
   dell'articolo  44,  terzo  comma,  della  legge n. 184 del 1983, a
   condizione  che  il  minore si trovi presso la famiglia anagrafica
   dell'adottante,  sia  soggetto alla potesta' di lui e comunque non
   sia in affidamento presso terzi.

   2.  In  caso  di  decesso  della  madre  del  neonato  o, ai sensi
dell'articolo  10,  comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il
beneficio  non  sia  stato  ancora  erogato  ai suddetti destinatari,
l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto
ai  sensi  del  presente  Titolo  puo'  essere  concesso,  a domanda,
rispettivamente  al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge
della  donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti
e  residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la
loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque
non  sia  in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti
possono,   se  in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi  ed
economici  previsti  per  la  persona  deceduta,  presentare autonoma
domanda,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  quella  della  persona
deceduta,  e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti
dal  presente  comma,  competente  alla  concessione  dell'assegno e'
sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
   3.  In  caso  di  neonato  non riconoscibile o non riconosciuto da
alcuno  dei  genitori,  dell'assegno  puo'  beneficiare  il  soggetto
residente,  cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  Titolo,  il minore
medesimo  gli  sia  stato affidato con provvedimento del giudice e si
trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
 
          Nota all'art. 11, comma 1, lettera b):
              - Per il testo dell'art. 25, quinto comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 5, comma
          1, lettera b).
          Nota all'art. 11, comma 1. lettera c):
              - Per  il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
          3, lettera b).
          Nota all'art. 11, comma 3:
              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
          comma 1.