Art. 12
                Indicatore della situazione economica
                        e misura dell'assegno

  1.  Il  requisito  della  situazione economica del nucleo familiare
deve  essere  posseduto  al momento della domanda avuto riguardo alla
composizione  dell'intero  nucleo  familiare, secondo le prescrizioni
del  decreto  legislativo  n.  109  del  1998, e dei relativi decreti
attuativi, nonche' di quanto previsto dal presente regolamento.
  2.  I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998,
relativi  all'indicatore  della  situazione  economica  e all'importo
dell'assegno  di  maternita',  sono  quelli  vigenti  alla data della
nascita  del  figlio  o,  in  caso  di  affidamento  preadottivo o di
adozione  senza  affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla
data   dell'ingresso   del   minore  nella  famiglia  anagrafica  del
richiedente.
  3.  Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi
di  cui  all'articolo  11  del  presente  regolamento  si sottrae dal
beneficio  complessivamente  conseguibile, moltiplicato per il numero
dei  figli  nati  o  entrati  nella  famiglia anagrafica a seguito di
affidamento   preadottivo   o   di  adozione  senza  affidamento,  il
trattamento  previdenziale o economico di maternita' complessivamente
spettante  o  percepito  dal  richiedente  per  l'intero  periodo  di
astensione obbligatoria.
  4.  Quando  l'assegno  e'  richiesto in occasione della nascita del
figlio,  per  il  calcolo della quota differenziale si ha riguardo al
trattamento  previdenziale  o  economico  di  maternita'  spettante o
percepito  dalla  madre  anche nel periodo di astensione obbligatoria
antecedente alla nascita.
  5.  Quando  l'assegno  e' richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal
coniuge  in  occasione  dell'affidamento  preadottivo o dell'adozione
senza  affidamento,  per  il  calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita'
spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto   criterio   si   applica,   altresi',  alle  adozioni  di  cui
all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate
nei confronti di piu' adottanti.
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
              - Per  il  titolo  del  decreto  legislativo n. 109 del
          1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 12, comma 2:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 12, comma 5:
              - Per  il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
          3, lettera b).