Art. 13 Domanda per la concessione dell'assegno 1. La domanda por l'assegno di maternita' e' presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel temine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salva che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presento articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. 7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
Note all'art. 13, comma 4: - Per il titolo della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, si veda nelle note all'art. 7, comma 4. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7, comma 4. - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 13, comma 5: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, della citata legge n. 1204 del 1971, si veda nelle note all'art. 2, comma 4. Note all'art. 13, comma 6: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda nelle note all'art. 7, comma 4. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.