Art. 13
               Domanda per la concessione dell'assegno

  1.  La  domanda por l'assegno di maternita' e' presentata al comune
di  residenza,  nel  termine  perentorio  di  sei  mesi dalla data di
nascita  del  figlio  o,  ai  sensi  dell'articolo  10, dalla data di
ingresso  del  minore  nella  famiglia  anagrafica della donna che lo
riceve  in  affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento,
dalla  madre  legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto
il   figlio,  ovvero  dalla  donna  che  ha  ricevuto  il  minore  in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
  2.  Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e
commi  2  e  3,  la  domanda e' presentata al comune di residenza del
richiedente,  ovvero,  ai  sensi  del medesimo comma 2, della persona
deceduta,  nel  termine  perentorio  di  sei  mesi  a decorrere dalla
scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
la  domanda  puo' essere presentata anche durante il termine concesso
alla  madre  o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero
risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
  3.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  11, comma 1, lettera c), la
domanda e' presentata nel temine perentorio di sei mesi dall'ingresso
del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
  4.  Nella  domanda,  il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma
della  legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n.
403 del 1998, salva che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla
base  di  specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla
concessione  dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti
previdenziali  di  maternita'  per l'astensione obbligatoria a carico
dell'Istituto  nazionale  per la previdenza sociale (INPS) o di altro
ente   previdenziale   per  lo  stesso  evento,  nonche'  l'eventuale
presentazione  per  lo  stesso  evento,  di  domanda per l'assegno di
maternita'  di  cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
  5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i
trattamenti  economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2,
della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonche'  gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da
datori   di  lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
maternita'.
  6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo
66,  comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti
previdenziali  o  economici  di  maternita' di cui ai commi 4 e 5 del
presento  articolo,  il  richiedente  e' tenuto a dichiarare, a norma
della  legge  n.  15  del  1968  e  del DPR n. 403 del 1998, la somma
complessivamente  spettante  o  percepita  dall'ente  o dal datore di
lavoro  che  e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o
economico  di  maternita',  ovvero a presentare una dichiarazione del
soggetto medesimo.
  7.  In  caso  di  incapacita'  di  agire,  la domanda e la relativa
documentazione    sono    presentate    dal   legale   rappresentante
dell'incapace, in nome e per conto di lui.
 
          Note all'art. 13, comma 4:
              - Per   il  titolo  della  legge  n.  15  del  1968,  e
          successive  modificazioni,  si  veda nelle note all'art. 7,
          comma 4.
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7,
          comma 4.
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 13, comma 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  13,  comma 2, della citata
          legge  n.  1204  del  1971,  si veda nelle note all'art. 2,
          comma 4.
          Note all'art. 13, comma 6:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  titolo  della  legge n. 15 del 1968, si veda
          nelle note all'art. 7, comma 4.
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7,
          comma 4.