Articolo 16 
                         Dotazione organica 
 
  1. La dotazione  organica  del  Ministero  e'  determinata  secondo
l'allegata  tabella  A.  Il  personale  del  ruolo  speciale,   anche
dirigenziale  di  cui  all'articolo  74,  comma  1,  del  decreto  n.
300/1999, e' interamente ripartito tra i nuovi uffici del Ministero e
delle agenzie, con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 73, comma 5 del  decreto  n.  300/1999,  e  secondo  le
previsioni del piano adottato ai sensi del citato articolo 74. 
 
          Note all'articolo 16: 
            - Si riporta il testo degli articoli 73 e 74  del  D.Lgs.
          30 luglio  1999,  n.  300,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse: 
          "Art. 73. (Gestione e fasi del cambiamento). 
            1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita,  alle
          dirette dipendenze del ministro delle finanze,  un'apposita
          struttura  interdisciplinare  di   elevata   qualificazione
          scientifica e professionale. La struttura collabora con  il
          ministro al fine di curare la transizione durante  le  fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione previsto dal presente  decreto  legislativo.  Alle
          relative spese si provvede con  gli  stanziamenti  ordinari
          dello stato di previsione della spesa del  ministero  delle
          finanze  e  dello   stato   di   previsione   della   spesa
          dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
            2. Il ministro delle finanze provvede con propri  decreti
          a   definire   e   rendere   esecutive   le   fasi    della
          trasformazione. 
            3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo,  vengono  nominati
          il direttore e i comitati direttivi  di  ciascuna  agenzia.
          Con propri decreti il ministro delle  finanze  approva  gli
          statuti provvisori e le disposizioni  necessarie  al  primo
          funzionamento di ciascuna agenzia. 
            4.  Il  ministro  delle  finanze  stabilisce  le  date  a
          decorrere dalle quali le  funzioni  svolte  dal  ministero,
          secondo l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate  dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dal dipartimenti del ministero. 
            5. Il ministro  delle  finanze  dispone  con  decreto  in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia. 
            6. I termini di cui al presente articolo  possono  essere
          modificati con decreto del ministro delle finanze. 
            7.  Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 58, comma 3,  sono  abrogate  tutte  le  norme
          sulla  organizzazione  e  sulla  disciplina  degli   uffici
          dell'amministrazione  finanziaria  incompatibili   con   le
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo   e,   in
          particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del  decreto
          legislativo  26  aprile   1990,   n.   105   e   successive
          integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre  1991,  n.
          358 e successive integrazioni e modifiche,  degli  articoli
          da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146  e  successive
          integrazioni e modifiche.". 
          "Art. 74. (Disposizioni transitorie sul personale). 
            1. A partire dalla data fissata con decreto del  ministro
          delle finanze, tutto il personale del ministero e'  incluso
          in un molo speciale e distaccato presso i nuovi uffici  del
          ministero o presso le  agenzie  fiscali  secondo  un  piano
          diretto a consentire l'avvio dalle attivita' in conformita'
          con le  trasformazioni  attuate  Con  il  presente  decreto
          legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con
          le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza
          alle funzioni ed alle attivita' svolte  in  precedenza  dal
          singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti  ad  uffici
          soppressi. 
            2. Il trattamento giuridico ed economico  definito  o  da
          definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,  continua
          ad applicarsi ai dipendenti di cui al  comma  1  fino  alla
          stipulazione dei  nuovi  contratti  collettivi  di  lavoro,
          fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano  le
          relazioni sindacali. 
            3. Ciascun dirigente svolge  il  proprio  incarico,  fino
          alla scadenza del relativo termine e secondo  le  modalita'
          del contratto individuale, presso il ministero o  l'agenzia
          a cui e' provvisoriamente  assegnato.  Dopo  l'approvazione
          del contratto collettivo e contemporaneamente alla  stipula
          del successivo contratto individuale direttamente  con  una
          agenzia fiscale, si provvede  all'inquadramento  nel  ruolo
          della  stessa  agenzia.   Ai   dirigenti   transitoriamente
          distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso
          di mancata stipulazione di  un  contratto  individuale,  le
          disposizioni  dell'articolo  19,  comma  10   del   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          integrazioni e modificazioni. 
            4. Il regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  58,
          comma 3, del presente decreto  legislativo  disciplina,  in
          conformita' con le disposizioni del decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29   e   successive   integrazioni   e
          modificazioni,  l'inquadramento  definitivo  dei  dirigenti
          provvisoriamente distaccati presso il ministero  a  termini
          del comma 3 del presente articolo  e  puo',  a  parita'  di
          oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  trasformare  le
          posizioni economiche regolate dalle disposizioni  di  leggi
          vigenti per il  ministero  delle  finanze  in  rapporti  di
          lavoro o di consulenza conformi  alle  funzioni  attribuite
          dal presente decreto Legislativo al ministero. 
            5.  L'inquadramento  definitivo  del  restante  personale
          nelle dotazioni organiche del  ministero  e  delle  agenzie
          fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo
          58, comma 3 e dal regolamenti di cui all'articolo 71, comma
          2 del presente decreto  legislativo,  ferma  in  ogni  caso
          l'applicazione   delle    disposizioni    previste    dalla
          legislazione vigente e dal contratti collettivi a  garanzia
          del personale dipendente dai ministeri.".