Articolo 16 Dotazione organica 1. La dotazione organica del Ministero e' determinata secondo l'allegata tabella A. Il personale del ruolo speciale, anche dirigenziale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto n. 300/1999, e' interamente ripartito tra i nuovi uffici del Ministero e delle agenzie, con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 del decreto n. 300/1999, e secondo le previsioni del piano adottato ai sensi del citato articolo 74.
Note all'articolo 16: - Si riporta il testo degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato nelle note alle premesse: "Art. 73. (Gestione e fasi del cambiamento). 1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione. 3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia. 4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dal dipartimenti del ministero. 5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attivita' di ciascuna agenzia. 6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze. 7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.". "Art. 74. (Disposizioni transitorie sul personale). 1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero e' incluso in un molo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio dalle attivita' in conformita' con le trasformazioni attuate Con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dal singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi. 2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali. 3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni. 4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo e puo', a parita' di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto Legislativo al ministero. 5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dal regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dal contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.".