Art. 11. 
              (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 
 
1. E' abrogato il regio  decreto-legge  24  ottobre  1935,  n.  2049,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n.  526,  e
successive modificazioni. 
2. Alle imprese ricettive non si  applica  l'articolo  99  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773. 
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e
180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni  di
cui all'articolo 9 della presente legge. 
4. La sezione speciale del registro  degli  esercenti  il  commercio,
istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17  maggio  1983,  n.
217, e' soppressa. 
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29  marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
1995, n. 203: 
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; 
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto  di  competenza
del settore del turismo; 
c) l'articolo 10, comma 14; 
d) l'articolo 11; 
e) l'articolo 12. 
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e'  abrogata  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge. 
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale  di
adeguamento  al  documento  contenente  le   linee   guida   di   cui
all'articolo  2,  comma  4,  della  presente  legge  si  applica   la
disciplina riguardante le superfici e i volumi  minimi  delle  camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio  1925,
n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del  comma  1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.  97,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  1995,  n.  203,   come
modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 
266. 
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano  di  avere
applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo
01, del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.  494,  relative  a
concessioni demaniali marittime con  finalita'  turistico-ricreative,
che risultino  incompatibili  con  la  nuova  disciplina  recata  dal
documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2,  comma  4,
lettera l), della presente legge e con  la  disciplina  regionale  di
recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.