Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge. 4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo 10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12. 6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge. 7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.