Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e'
autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80
miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo
di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 12:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 1978 n. 233, cosi' come sostituito dall'art.
2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208. Il testo
dell'art. 11, comma 3, lettera f) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per
il rifinanziamento per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;".