Art. 10.
1. L'articolo 10 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  10.  -  1.  Il  presidente  del tribunale per i minorenni o un
giudice  da  lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9,
comma  2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo
allo   stato   di   abbandono  del  minore.  Dispone  immediatamente,
all'occorrenza,  tramite  i  servizi  sociali  locali o gli organi di
pubblica  sicurezza,  piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche  e  di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori
o,  in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi  con  il  minore.  Con lo stesso atto il presidente del
tribunale  per  i  minorenni  li  invita a nominare un difensore e li
informa  della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi
non  vi  provvedano.  Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare  a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare  istanze  anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia  degli  atti  contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del
giudice.
3.  Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento
preadottivo  ogni  opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse
del  minore,  ivi  compresi  il  collocamento  temporaneo  presso una
famiglia  o  una  comunita'  di  tipo familiare, la sospensione della
potesta' dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4.  In  caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3
possono  essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
5.  Il  tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare  i  provvedimenti  urgenti  assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale  provvede  in  camera  di  consiglio  con  l'intervento del
pubblico  ministero,  sentite  tutte  le parti interessate ed assunta
ogni  necessaria  informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che  ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore,
in   considerazione   della   sua   capacita'   di  discernimento.  I
provvedimenti   adottati   debbono   essere  comunicati  al  pubblico
ministero  ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile".
 
          Nota all'art. 10:
              - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.