Art. 11.
1.  All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
"parenti  entro  il  quarto  grado"  sono  inserite le seguenti: "che
abbiano rapporti significativi con il minore".
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art.  11,  primo  comma, della citata
          legge   n.   184/1983,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.    11.   -   Quando   dalle   indagini   previste
          nell'articolo  precedente risultano deceduti i genitori del
          minore  e  non  risultano esistenti parenti entro il quarto
          grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il
          tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di
          adottabilita',  salvo  che  esistano istanze di adozione ai
          sensi  dell'articolo  44.  In  tal  caso il tribunale per i
          minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.".