Art. 14.
1. L'articolo 15 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  15.  -  1.  A  conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti  dagli  articoli  precedenti,  ove  risulti la situazione di
abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore
e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a)  i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13
non si sono presentati senza giustificato motivo;
b)  l'audizione  dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere  della  mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilita' ad ovviarvi;
c)  le  prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2.  La  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  del minore e'
disposta  dal  tribunale  per  i minorenni in camera di consiglio con
sentenza,  sentito  il  pubblico ministero, nonche' il rappresentante
dell'istituto  di  assistenza pubblico o privato o della comunita' di
tipo  familiare  presso  cui  il minore e' collocato o la persona cui
egli  e'  affidato.  Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove
esista,  ed  il  minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore  di  eta'  inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento.
3.  La  sentenza  e'  notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori,  ai  parenti  indicati nel primo comma dell'articolo 12, al
tutore,  nonche'  al  curatore speciale ove esistano, con contestuale
avviso  agli  stessi  del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17".
 
          Note all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  12  della  citata legge n.
          184/1983,  come  modificato  dalla legge qui pubblicata, si
          veda in nota all'art. 12.
              - Il  testo dell'art. 13 della citata legge n. 184/1983
          e' il seguente:
              "Art.  13. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di
          cui  all'articolo  precedente risultino irreperibili ovvero
          non  ne  sia  conosciuta  la  residenza,  la  dimora  o  il
          domicilio,  il tribunale per i minorenni provvede alla loro
          convocazione  ai  sensi degli articoli 140 e 143 del codice
          di  procedura  civile,  previe  nuove  ricerche tramite gli
          organi di pubblica sicurezza.